Sentenza 539/1990 (ECLI:IT:COST:1990:539)
Massima numero 16699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/12/1990; Decisione del
10/12/1990
Deposito del 14/12/1990; Pubblicazione in G. U. 19/12/1990
Titolo
SENT. 539/90 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE (NELLA SPECIE: REGIONE SICILIA) - ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - POTESTA' LEGISLATIVA - CARATTERI - LIMITI GENERALI - FONDAMENTO - DEROGHE ALLA LEGISLAZIONE STATALE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI.
SENT. 539/90 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE (NELLA SPECIE: REGIONE SICILIA) - ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - POTESTA' LEGISLATIVA - CARATTERI - LIMITI GENERALI - FONDAMENTO - DEROGHE ALLA LEGISLAZIONE STATALE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI.
Testo
In forza del principio fondamentale garantito per ogni cittadino dall'art. 51 Cost., con i caratteri dell'inviolabilita' (ex art. 2 Cost.) ed a causa dell'esigenza di uniformita' in tutto il territorio nazionale discendente dall'identita' di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunita' locali, quale che sia la regione di appartenenza, la disciplina regionale sui requisiti d'accesso alle cariche elettive presso i suddetti enti, anche per le Regioni che, come la Sicilia (ved. massima A) abbiano in materia competenza normativa primaria, deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, il che non degrada la competenza regionale esclusiva a competenza concorrente, ma la limita. Fermi tali principi, alle Regioni cui spetta tale competenza, va tuttavia riconosciuto il potere di stabilire in proposito anche cause d'ineleggibilita' non previste dalla legislazione statale, quando trovino giustificazione in condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali, caratterizzate dalla loro esclusiva riferibilita' alla Regione che se ne avvale, pur nella discrezionalita' che resta al legislatore regionale quanto all'apprezzamento delle condizioni ambientali. - Nello stesso senso, sui vari su evidenziati aspetti della potesta' legislativa regionale in materia di accesso alle cariche elettive: S. nn. 105/1957, 26/1965, 171/1984, 20/1985, 235/1988, 127/1987.
In forza del principio fondamentale garantito per ogni cittadino dall'art. 51 Cost., con i caratteri dell'inviolabilita' (ex art. 2 Cost.) ed a causa dell'esigenza di uniformita' in tutto il territorio nazionale discendente dall'identita' di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunita' locali, quale che sia la regione di appartenenza, la disciplina regionale sui requisiti d'accesso alle cariche elettive presso i suddetti enti, anche per le Regioni che, come la Sicilia (ved. massima A) abbiano in materia competenza normativa primaria, deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, il che non degrada la competenza regionale esclusiva a competenza concorrente, ma la limita. Fermi tali principi, alle Regioni cui spetta tale competenza, va tuttavia riconosciuto il potere di stabilire in proposito anche cause d'ineleggibilita' non previste dalla legislazione statale, quando trovino giustificazione in condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali, caratterizzate dalla loro esclusiva riferibilita' alla Regione che se ne avvale, pur nella discrezionalita' che resta al legislatore regionale quanto all'apprezzamento delle condizioni ambientali. - Nello stesso senso, sui vari su evidenziati aspetti della potesta' legislativa regionale in materia di accesso alle cariche elettive: S. nn. 105/1957, 26/1965, 171/1984, 20/1985, 235/1988, 127/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte