Sentenza 539/1990 (ECLI:IT:COST:1990:539)
Massima numero 16700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/12/1990; Decisione del
10/12/1990
Deposito del 14/12/1990; Pubblicazione in G. U. 19/12/1990
Titolo
SENT. 539/90 C. REGIONE SICILIA - ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI - NORME LEGISLATIVE - INELEGGIBILITA' DEL PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE NEGLI UFFICI O NELLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI DI COLLOCAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 539/90 C. REGIONE SICILIA - ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI - NORME LEGISLATIVE - INELEGGIBILITA' DEL PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE NEGLI UFFICI O NELLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI DI COLLOCAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non soltanto in Sicilia il fenomeno mafioso esercita la sua perniciosa influenza, ma cio' che lo rende esclusivo allo specifico ambiente della Sicilia sono i tratti peculiari con i quali, per ragioni storiche ed economiche, si e' sviluppato in quell'ambiente il mercato del lavoro; in guisa da doversi considerare rischioso, per la liberta' e la genuinita' delle elezioni, permettere che i responsabili del collocamento possano assicurarsi il favore degli elettori per conseguire un seggio nei Consigli comunali o provinciali della zona in cui esercitano le loro funzioni. Rientra percio' nei poteri della Regione stabilire, in deroga alle norme della legge statale, (v. massima B), che il personale con funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non possa essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali. Tale causa di ineleggibilita' va tuttavia riferita esclusivamente ai dirigenti che esercitano le loro funzioni nell'ambito del Comune o della Provincia, al cui Consiglio aspirano ad essere eletti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del Disegno di legge recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52, e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, in riferimento agli artt. 51 e 3 della Costituzione, nonche' alla legge statale 23 aprile 1981, n . 154).
Non soltanto in Sicilia il fenomeno mafioso esercita la sua perniciosa influenza, ma cio' che lo rende esclusivo allo specifico ambiente della Sicilia sono i tratti peculiari con i quali, per ragioni storiche ed economiche, si e' sviluppato in quell'ambiente il mercato del lavoro; in guisa da doversi considerare rischioso, per la liberta' e la genuinita' delle elezioni, permettere che i responsabili del collocamento possano assicurarsi il favore degli elettori per conseguire un seggio nei Consigli comunali o provinciali della zona in cui esercitano le loro funzioni. Rientra percio' nei poteri della Regione stabilire, in deroga alle norme della legge statale, (v. massima B), che il personale con funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non possa essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali. Tale causa di ineleggibilita' va tuttavia riferita esclusivamente ai dirigenti che esercitano le loro funzioni nell'ambito del Comune o della Provincia, al cui Consiglio aspirano ad essere eletti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del Disegno di legge recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52, e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, in riferimento agli artt. 51 e 3 della Costituzione, nonche' alla legge statale 23 aprile 1981, n . 154).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte