Sentenza 543/1990 (ECLI:IT:COST:1990:543)
Massima numero 16726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 27/12/1990
Titolo
SENT. 543/90 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - FERIE ANNUALI - DIRITTO DEL LAVORATORE DI FRUIRNE NEL CORSO DELL'ANNO - POSSIBILITA' DI DEROGHE - CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI.
SENT. 543/90 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - FERIE ANNUALI - DIRITTO DEL LAVORATORE DI FRUIRNE NEL CORSO DELL'ANNO - POSSIBILITA' DI DEROGHE - CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI.
Testo
Nell'ambito della tutela accordata dall'art. 36, terzo comma, Cost. al diritto - dichiarato irrinunciabile - del lavoratore al riposo (v. massima A) e' costituzionalmente protetto anche il diritto al godimento infra-annuale delle ferie. Tale diritto tuttavia non e' da ritenersi assoluto, ma puo' tollerare deroghe soprattutto allorche' l'attivita' svolta dal lavoratore si ricolleghi a servizi di pubblica utilita' gestiti dall'impresa da cui dipende. Peraltro un sacrificio di esso puo' essere legittimo solo quando le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalita', e come tali siano motivate e comunicate ai lavoratori i cui periodi feriali siano gia' stati fissati o debbano essere ancora fissati. Come d'altra parte e' gia' espressamente previsto, quanto alla eccezionalita' delle esigenze di servizio, dall'art. 36 del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quanto all'obbligo di motivazione, dall'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 395 del 1988 (di recezione dell'accordo intercompartimentale ex art. 12 legge quadro sul pubblico impiego per il triennio 1988-1990).
Nell'ambito della tutela accordata dall'art. 36, terzo comma, Cost. al diritto - dichiarato irrinunciabile - del lavoratore al riposo (v. massima A) e' costituzionalmente protetto anche il diritto al godimento infra-annuale delle ferie. Tale diritto tuttavia non e' da ritenersi assoluto, ma puo' tollerare deroghe soprattutto allorche' l'attivita' svolta dal lavoratore si ricolleghi a servizi di pubblica utilita' gestiti dall'impresa da cui dipende. Peraltro un sacrificio di esso puo' essere legittimo solo quando le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalita', e come tali siano motivate e comunicate ai lavoratori i cui periodi feriali siano gia' stati fissati o debbano essere ancora fissati. Come d'altra parte e' gia' espressamente previsto, quanto alla eccezionalita' delle esigenze di servizio, dall'art. 36 del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quanto all'obbligo di motivazione, dall'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 395 del 1988 (di recezione dell'accordo intercompartimentale ex art. 12 legge quadro sul pubblico impiego per il triennio 1988-1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Altri parametri e norme interposte