Sentenza 543/1990 (ECLI:IT:COST:1990:543)
Massima numero 16727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 27/12/1990
Titolo
SENT. 543/90 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE AUTOFERROTRANVIARIO E DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA (NELLA SPECIE: DIPENDENTI DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANI) - FERIE ANNUALI - GODIMENTO INFRA-ANNUALE - POSSIBILITA' DI DEROGHE PER MERE " ESIGENZE DI SERVIZIO " - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 543/90 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE AUTOFERROTRANVIARIO E DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA (NELLA SPECIE: DIPENDENTI DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANI) - FERIE ANNUALI - GODIMENTO INFRA-ANNUALE - POSSIBILITA' DI DEROGHE PER MERE " ESIGENZE DI SERVIZIO " - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L' art. 22, Allegato A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, prevede per le aziende autoferrotranviarie la facolta' di derogare alla infra-annualita' del periodo feriale per mere "esigenze di servizio". E poiche' tale formula, per la sua indeterminatezza, puo' riferirsi anche a situazioni ordinarie, prevedibili e previste, l'indicata disposizione deve ritenersi lesiva dell'art. 36, terzo comma, Cost. (v.massima B), in quanto consente al datore di lavoro di procrastinare discrezionalmente, anche senza motivazione, il godimento del congedo ordinario oltre il decorso dell'anno per esigenze di servizio anche non eccezionali. La norma in questione va percio' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantegli e da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziche' "per eccezionali, motivate esigenze di servizio".
L' art. 22, Allegato A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, prevede per le aziende autoferrotranviarie la facolta' di derogare alla infra-annualita' del periodo feriale per mere "esigenze di servizio". E poiche' tale formula, per la sua indeterminatezza, puo' riferirsi anche a situazioni ordinarie, prevedibili e previste, l'indicata disposizione deve ritenersi lesiva dell'art. 36, terzo comma, Cost. (v.massima B), in quanto consente al datore di lavoro di procrastinare discrezionalmente, anche senza motivazione, il godimento del congedo ordinario oltre il decorso dell'anno per esigenze di servizio anche non eccezionali. La norma in questione va percio' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantegli e da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziche' "per eccezionali, motivate esigenze di servizio".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Altri parametri e norme interposte