Sentenza 544/1990 (ECLI:IT:COST:1990:544)
Massima numero 16728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 27/12/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 544/90. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE - AZIONE GIUDIZIALE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI TALE RENDITA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA DAL MOMENTO DELL'EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEL GRADO DI INDENNIZZABILITA' - MANCATA PREVISIONE, PER GLI EREDI, DI DIVERSA DECORRENZA DEL TERMINE NELL'IPOTESI CHE LA MALATTIA, NELLA SUA RISALENZA, SIA ACCERTABILE SOLO CON ESAME AUTOPTICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 544/90. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE - AZIONE GIUDIZIALE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI TALE RENDITA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA DAL MOMENTO DELL'EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEL GRADO DI INDENNIZZABILITA' - MANCATA PREVISIONE, PER GLI EREDI, DI DIVERSA DECORRENZA DEL TERMINE NELL'IPOTESI CHE LA MALATTIA, NELLA SUA RISALENZA, SIA ACCERTABILE SOLO CON ESAME AUTOPTICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' lesiva del principio di eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obbiettivamente differenziate, la norma che prevede la decorrenza della prescrizione dell'azione giudiziale, diretta al conseguimento della rendita da malattia professionale, dal momento dell'effettivo raggiungimento del grado di indennizzabilita' sia per l'ipotesi di assoluta inaccertabilita' ante mortem (cioe' prima dei risultati dell'esame autoptico) che per quello di accertabilita' ante mortem, anche se difficile o disagevole. La prescrizione, infatti, non puo' ragionevolmente farsi decorrere che dal giorno della morte, quando nessun mezzo diagnostico e' utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e pertanto nessuna manifestazione della malattia ante mortem puo' dirsi univoca, mentre sarebbe, viceversa, irragionevole farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per un dato tempo, a carico del detto titolare per non aver esso proposto un'azione giudiziaria votata a sicuro insuccesso. Pertanto, l'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.
E' lesiva del principio di eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obbiettivamente differenziate, la norma che prevede la decorrenza della prescrizione dell'azione giudiziale, diretta al conseguimento della rendita da malattia professionale, dal momento dell'effettivo raggiungimento del grado di indennizzabilita' sia per l'ipotesi di assoluta inaccertabilita' ante mortem (cioe' prima dei risultati dell'esame autoptico) che per quello di accertabilita' ante mortem, anche se difficile o disagevole. La prescrizione, infatti, non puo' ragionevolmente farsi decorrere che dal giorno della morte, quando nessun mezzo diagnostico e' utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e pertanto nessuna manifestazione della malattia ante mortem puo' dirsi univoca, mentre sarebbe, viceversa, irragionevole farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per un dato tempo, a carico del detto titolare per non aver esso proposto un'azione giudiziaria votata a sicuro insuccesso. Pertanto, l'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte