Sentenza 545/1990 (ECLI:IT:COST:1990:545)
Massima numero 16730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 27/12/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 545/90. SERVITU' MILITARI - PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - COMITATO MISTO PARITETICO PER CIASCUNA PROVINCIA - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PROVINCIALI - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA ALLE GIUNTE PROVINCIALI - OMESSA PREVISIONE - REITERAZIONE DI NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 545/90. SERVITU' MILITARI - PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - COMITATO MISTO PARITETICO PER CIASCUNA PROVINCIA - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PROVINCIALI - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA ALLE GIUNTE PROVINCIALI - OMESSA PREVISIONE - REITERAZIONE DI NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Deve essere dichiarata l'illegittimita' cosituzionale nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, legge 2 maggio 1940, n. 104 (concernente la nuova regolamentazione delle servitu' militari) nella parte in cui prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal primo comma dell'art. 3 legge n. 898/1976, come sostituito dall'art. 1, primo comma, legge n. 104/1990, siano nominati dal Presidente della Giunta su designazione del consiglio, anziche' dalla Giunta provinciale. Cio' perche' in contrasto sia con la norma dello Statuto speciale (art. 54, n. 6) secondo cui le generali attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta, sia con l'art. 136 Cost., che impone al legislatore, in caso di norma dichiarata illegittima, di non reiterare la disposizione precedente. -S. nn. 167/1987 e 922/1988.
Deve essere dichiarata l'illegittimita' cosituzionale nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, legge 2 maggio 1940, n. 104 (concernente la nuova regolamentazione delle servitu' militari) nella parte in cui prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal primo comma dell'art. 3 legge n. 898/1976, come sostituito dall'art. 1, primo comma, legge n. 104/1990, siano nominati dal Presidente della Giunta su designazione del consiglio, anziche' dalla Giunta provinciale. Cio' perche' in contrasto sia con la norma dello Statuto speciale (art. 54, n. 6) secondo cui le generali attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta, sia con l'art. 136 Cost., che impone al legislatore, in caso di norma dichiarata illegittima, di non reiterare la disposizione precedente. -S. nn. 167/1987 e 922/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
Altri parametri e norme interposte