Sentenza 141/2021 (ECLI:IT:COST:2021:141)
Massima numero 44020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
12/05/2021; Decisione del
12/05/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Anticipazione dell'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Anticipazione dell'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 146 cod. beni culturali, l'art. 9, comma 16, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale aziendale, anticipa l'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale, e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati, esonerando poi dal rilascio dell'autorizzazione i singoli interventi. L'effetto della disposizione impugnata dal Governo - per un verso, l'anticipazione dell'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati, e, per altro verso, l'esonero dal rilascio dell'autorizzazione per i singoli interventi posti a valle - non realizza una mera anticipazione temporale dell'autorizzazione paesaggistica, ma determina uno stravolgimento della ratio del d.lgs. n. 42 del 2004 e in particolare dell'art. 146.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 146 cod. beni culturali, l'art. 9, comma 16, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale aziendale, anticipa l'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale, e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati, esonerando poi dal rilascio dell'autorizzazione i singoli interventi. L'effetto della disposizione impugnata dal Governo - per un verso, l'anticipazione dell'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati, e, per altro verso, l'esonero dal rilascio dell'autorizzazione per i singoli interventi posti a valle - non realizza una mera anticipazione temporale dell'autorizzazione paesaggistica, ma determina uno stravolgimento della ratio del d.lgs. n. 42 del 2004 e in particolare dell'art. 146.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
27/02/2020
n. 1
art. 9
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 146