Sentenza 548/1990 (ECLI:IT:COST:1990:548)
Massima numero 16721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Titolo
SENT. 548/90 A. IMPRESA ED IMPRENDITORE - ATTIVITA' ECONOMICA (NELLA SPECIE TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI) CONSIDERATA QUALE PUBBLICO SERVIZIO - PRINCIPI APPLICABILI.
SENT. 548/90 A. IMPRESA ED IMPRENDITORE - ATTIVITA' ECONOMICA (NELLA SPECIE TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI) CONSIDERATA QUALE PUBBLICO SERVIZIO - PRINCIPI APPLICABILI.
Testo
Anche nei casi di regolazione ex lege di un' attivita' economica (nella specie il trasporto di cose per conto terzi) considerata quale pubblico servizio in ragione della sua diretta incidenza su bisogni o interessi della collettivita', l'attivita' cosi' regolata deve essere considerata come espressione del diritto di iniziativa economica garantito dall'art. 41 Cost., con la conseguenza che il limite costituito dallo stesso intervento normativo in tanto sara' compatibile con l'art. 41, secondo comma, Cost., in quanto diretto a realizzare, oltre ovviamente alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, una utilita' sociale. D'altronde l'imposizione di controlli e programmi per l'indirizzo dell'attivita' economica a fini sociali e' connaturale al regime di ogni servizio pubblico, come , nella specie, quella prevista con il piano generale dei trasporti (legge 15 giugno 1984, n. 245) ad assicurare la cui continuita' funzionale e' tesa, come si desume dal preambolo, la stessa legge in questione (d.l. n. 16 del 1987, conv. in l. n. 132 del 1987).
Anche nei casi di regolazione ex lege di un' attivita' economica (nella specie il trasporto di cose per conto terzi) considerata quale pubblico servizio in ragione della sua diretta incidenza su bisogni o interessi della collettivita', l'attivita' cosi' regolata deve essere considerata come espressione del diritto di iniziativa economica garantito dall'art. 41 Cost., con la conseguenza che il limite costituito dallo stesso intervento normativo in tanto sara' compatibile con l'art. 41, secondo comma, Cost., in quanto diretto a realizzare, oltre ovviamente alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, una utilita' sociale. D'altronde l'imposizione di controlli e programmi per l'indirizzo dell'attivita' economica a fini sociali e' connaturale al regime di ogni servizio pubblico, come , nella specie, quella prevista con il piano generale dei trasporti (legge 15 giugno 1984, n. 245) ad assicurare la cui continuita' funzionale e' tesa, come si desume dal preambolo, la stessa legge in questione (d.l. n. 16 del 1987, conv. in l. n. 132 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte