Sentenza 548/1990 (ECLI:IT:COST:1990:548)
Massima numero 16723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Titolo
SENT. 548/90 C. TRASPORTO - ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI - IMMATRICOLAZIONE DI RIMORCHI O SEMIRIMORCHI APPARTENENTI A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLO AVENTE LA DISPONIBILITA' DEL VEICOLO TRAINANTE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE L'UNO E GLI ALTRI SIANO IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO E CHE NON VENGA SUPERATO IL RAPPORTO DI CINQUE RIMORCHI PER UN TRATTORE STRADALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 548/90 C. TRASPORTO - ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI - IMMATRICOLAZIONE DI RIMORCHI O SEMIRIMORCHI APPARTENENTI A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLO AVENTE LA DISPONIBILITA' DEL VEICOLO TRAINANTE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE L'UNO E GLI ALTRI SIANO IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO E CHE NON VENGA SUPERATO IL RAPPORTO DI CINQUE RIMORCHI PER UN TRATTORE STRADALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'avere subordinato l'immatricolazione dei rimorrchi o semirimorchi, appartenenti a soggetti diversi da quello avente la disponibilita' del trattore stradale, al rispetto del rapporto di massimo cinque rimorchi per ogni trattore stradale, non puo' essere considerata una scelta legislativa arbitraria (v. massima B), in quanto tende a perseguire ragionevolmente, con riguardo al fenomeno del c.d. trazionismo, un equilibrato rapporto fra imprese esercenti la trazione (soggetti aventi la disponibilita' del trattore stradale) e imprese esercenti il trasporto (soggetti aventi la disponibilita' dei rimorchi) e un ordinato svolgimento del servizio anche a costo di determinare una mancata riduzione dei costi in conseguenza della ridotta frequenza di viaggi a pieno carico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, d.l. 6 febbraio 1987, n. 16 in l. 30 marzo 1987, n. 132, sollevata in riferimento all'art. 41, secondo e terzo comma,Cost.).
L'avere subordinato l'immatricolazione dei rimorrchi o semirimorchi, appartenenti a soggetti diversi da quello avente la disponibilita' del trattore stradale, al rispetto del rapporto di massimo cinque rimorchi per ogni trattore stradale, non puo' essere considerata una scelta legislativa arbitraria (v. massima B), in quanto tende a perseguire ragionevolmente, con riguardo al fenomeno del c.d. trazionismo, un equilibrato rapporto fra imprese esercenti la trazione (soggetti aventi la disponibilita' del trattore stradale) e imprese esercenti il trasporto (soggetti aventi la disponibilita' dei rimorchi) e un ordinato svolgimento del servizio anche a costo di determinare una mancata riduzione dei costi in conseguenza della ridotta frequenza di viaggi a pieno carico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, d.l. 6 febbraio 1987, n. 16 in l. 30 marzo 1987, n. 132, sollevata in riferimento all'art. 41, secondo e terzo comma,Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 3
Altri parametri e norme interposte