Sentenza 548/1990 (ECLI:IT:COST:1990:548)
Massima numero 16724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Titolo
SENT. 548/90 D. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI - LIMITI ALLA IMMATRICOLAZIONE DI RIMORCHI APPARTENENTI A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLO AVENTE LA DISPONIBILITA' DEL VEICOLO TRAINANTE - OBBLIGO DI NON SUPERARE IL RAPPORTO DI UN TRATTORE STRADALE PER CINQUE RIMORCHI - POTERE DI DEROGA DA PARTE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI - POSSIBILITA' DI MODIFICHE DELLA DISCIPLINA VIGENTE - CONDIZIONI.
SENT. 548/90 D. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI - LIMITI ALLA IMMATRICOLAZIONE DI RIMORCHI APPARTENENTI A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLO AVENTE LA DISPONIBILITA' DEL VEICOLO TRAINANTE - OBBLIGO DI NON SUPERARE IL RAPPORTO DI UN TRATTORE STRADALE PER CINQUE RIMORCHI - POTERE DI DEROGA DA PARTE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI - POSSIBILITA' DI MODIFICHE DELLA DISCIPLINA VIGENTE - CONDIZIONI.
Testo
Per quanto non illegittimi (v. massima C), i limiti stabiliti dall'art. 4, primo e secondo comma, del d.l. 6 febbraio 1987, n. 16, conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132, in materia di autotrasporti di cose, riguardo al rapporto fra rimorchi o semirimorchi e trattori, non hanno carattere di rigidita'. Nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, infatti, il legislatore puo' modificare la individuazione e valutazione gia' assunte di utilita' sociale e le incidenze gia' disposte sulla liberta' di iniziativa economica nel settore, quanto meno ampliando e generalizzando i poteri di deroga conferiti, in relazione a date categorie di situazioni, al Ministro dei trasporti, e dallo stesso Ministro con larghezza attuati, anche in considerazione di norme comunitarie, con il d.m. 19 aprile 1990. Fermo restando che la riduzione della frequenza dell'uso delle strade, che e' tra le finalita' della disciplina della materia, risponde obiettivamente, a causa della minore usura delle forze dei conducenti e degli apparati dei trattori, a esigenze di sicurezza delle strade e quindi della sicurezza umana degli utenti (art. 41, secondo comma, Cost.).
Per quanto non illegittimi (v. massima C), i limiti stabiliti dall'art. 4, primo e secondo comma, del d.l. 6 febbraio 1987, n. 16, conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132, in materia di autotrasporti di cose, riguardo al rapporto fra rimorchi o semirimorchi e trattori, non hanno carattere di rigidita'. Nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, infatti, il legislatore puo' modificare la individuazione e valutazione gia' assunte di utilita' sociale e le incidenze gia' disposte sulla liberta' di iniziativa economica nel settore, quanto meno ampliando e generalizzando i poteri di deroga conferiti, in relazione a date categorie di situazioni, al Ministro dei trasporti, e dallo stesso Ministro con larghezza attuati, anche in considerazione di norme comunitarie, con il d.m. 19 aprile 1990. Fermo restando che la riduzione della frequenza dell'uso delle strade, che e' tra le finalita' della disciplina della materia, risponde obiettivamente, a causa della minore usura delle forze dei conducenti e degli apparati dei trattori, a esigenze di sicurezza delle strade e quindi della sicurezza umana degli utenti (art. 41, secondo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 3
Altri parametri e norme interposte