Sentenza 550/1990 (ECLI:IT:COST:1990:550)
Massima numero 16718
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16716  16717  16719  16720


Titolo
SENT. 550/90 C. SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - ATTIVITA' DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO DI FEGATO - DISCIPLINA - CENTRO INTERREGIONALE DI RIFERIMENTO - INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE AD ESSO DI POTERI DI COORDINAMENTO - NON SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE ALLO STATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE IMPUGNATO.

Testo
Nell'ambito della materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, anche riguardo alle attivita' di prelievo e di trapianto di fegato (come, in generale, per quelle di prelievo di parti di cadaveri e di trapianto di organi) le competenze statali e regionali sono ripartite, a norma dei principi costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost., e della legislazione statale (l. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera l, che richiama la l. 2 dicembre 1975, n. 644, art. 13; d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, art. 12) riconoscendosi allo Stato poteri legati ad interessi unitari e di rilievo per la collettivita' generale (fissazione, attraverso il Centro nazionale di riferimento, degli standards genetici, biologici e tecnici, per la compatibilita' fra donanti e riceventi, nonche' autorizzazione a istituti ospedalieri e di ricerca per l'effettuazione di trapianti) e alle Regioni poteri relativi alle attivita' operative di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi, fra cui rientra, innanzitutto, la promozione della costituzione di centri regionali e interregionali di riferimento, aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto. In base a tale ripartizione di competenze - sulla cui opportunita' la Corte non ha alcun potere di sindacato - anche in materia di prelievo e di trapianto di fegato e' percio' precluso allo Stato di svolgere compiti di coordinamento generale, ovvero di demandarli a enti o centri da esso individuati, e va quindi annullato il decreto 3 aprile 1990 del Ministro della sanita', con il quale si dispone che i compiti di coordinamento delle suddette attivita' nei centri del nord e del centro Italia, sono demandati al Centro interregionale di riferimento del nord Italia Transplant, restando tuttavia salve le convenzioni tra gli enti autorizzati, con le quali il suddetto Centro sia stato legittimamente individuato e istituito come centro interregionale di riferimento. - Nello stesso senso, su questione del tutto analoga: S. n. 467/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte