Sentenza 141/2021 (ECLI:IT:COST:2021:141)
Massima numero 44022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
12/05/2021; Decisione del
12/05/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione.
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 10, comma 11, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, aggiunge l'art. 3.1 alla legge reg. Lazio n. 16 del 2011, il quale disciplina la localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. La ragione di censura è rinvenibile nel mancato richiamo al principio del rispetto della pianificazione paesaggistica elaborata previa intesa con il Ministero, e dal mancato richiamo (anche per il periodo transitorio, cioè nelle more dell'entrata in vigore del PER) del vincolo derivante dalla pianificazione paesaggistica; tuttavia, da nessuna delle disposizioni di cui si compone l'indicato art. 3.1 - peraltro successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 16 del 2020, senza che però esso risulti satisfattivo delle censure di parte ricorrente - emerge un contrasto o una deroga al suddetto principio.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 10, comma 11, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, aggiunge l'art. 3.1 alla legge reg. Lazio n. 16 del 2011, il quale disciplina la localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. La ragione di censura è rinvenibile nel mancato richiamo al principio del rispetto della pianificazione paesaggistica elaborata previa intesa con il Ministero, e dal mancato richiamo (anche per il periodo transitorio, cioè nelle more dell'entrata in vigore del PER) del vincolo derivante dalla pianificazione paesaggistica; tuttavia, da nessuna delle disposizioni di cui si compone l'indicato art. 3.1 - peraltro successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 16 del 2020, senza che però esso risulti satisfattivo delle censure di parte ricorrente - emerge un contrasto o una deroga al suddetto principio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
27/02/2020
n. 1
art. 10
co. 11
legge della Regione Lazio
16/12/2011
n. 16
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 135
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 143
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145