Ordinanza 558/1990 (ECLI:IT:COST:1990:558)
Massima numero 16712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 19/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 558/90. CONTRATTI AGRARI (NELLA SPECIE: AFFITTO DI FONDI RUSTICI) - "DIRITTO DI RIPRESA" - RICONOSCIUTA TITOLARITA', IN PRESENZA DELLE ALTRE CONDIZIONI, AL CONCEDENTE (O COMPONENTE DELLA FAMIGLIA) CHE SIA ATTUALMENTE COLTIVATORE DIRETTO - EQUIPARAZIONE AD ESSO DEL CONCEDENTE CHE ABBIA CONSEGUITO UN TITOLO DI STUDIO IN MATERIA AGRARIA O FORESTALE, E NON ANCHE DEL CONCEDENTE CHE SIA STATO COLTIVATORE DIRETTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Agli effetti del "diritto di ripresa" che, in presenza delle altre condizioni richieste, l'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, riconosce al concedente che sia attualmente coltivatore diretto, una integrazione dello stesso articolo, nel senso che ai titoli di equiparazione al suddetto concedente, previsti dall'art. 7 della medesima legge - dall'art. 42 richiamato - sia aggiunto un titolo di natura diversa, la cui definizione ( come, nella specie, quello dell'essere stato coltivatore diretto) comporterebbe scelte discrezionali anche in ordine al periodo entro il quale la passata attivita' di coltivatore diretto si e' svolta e alla durata minima di essa, appartiene alla competenza del legislatore. E' percio' da escludere che tale estensione dell'equiparazione possa operarsi, in forza del principio di eguaglianza - in quanto nel citato art. 7 essa e' prevista in favore del concedente laureato o diplomato presso qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale - per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 legge 3 maggio 1982, n. 203, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte