Sentenza 559/1990 (ECLI:IT:COST:1990:559)
Massima numero 16750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16748  16749


Titolo
SENT. 559/90 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ACQUISIZIONE DI PROVE - FATTISPECIE: PERIZIE DA DISPORSI CON INCIDENTE PROBATORIO - PARTE OFFESA - POTERI - NOMINA DI CONSULENTE DI PARTE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' i poteri della persona offesa devono ritenersi funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi devono trovare adeguata espressione anche nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e percio' a valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe, invece menomata se il legislatore, pur riconoscendo il diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare all'assunzione della perizia (artt. 401, primo comma, terzo e quinto comma) l'avesse poi privato del potere di interloquire nell'indagine tecnica attraverso il proprio consulente di parte. Pertanto, nonostante il silenzio, sul punto, dell'art. 401 cod. proc. pen., lo stesso deve essere interpretato nel senso che va riconosciuta la facolta' della persona offesa di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia disposta con incidente probatorio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 401 cod. proc. pen.). - Sulla possibilita' della nomina di consulente tecnico come componente essenziale del diritto di difesa in occasione di perizie: S. nn. 149/1983 e 345/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte