Ordinanza 566/1990 (ECLI:IT:COST:1990:566)
Massima numero 16768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 566/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA A PENA CHE COMUNQUE NON DEVE ESSERE ESEGUITA (NELLA SPECIE, PER CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE) - INAPPELLABILITA' PER L'IMPUTATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 566/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA A PENA CHE COMUNQUE NON DEVE ESSERE ESEGUITA (NELLA SPECIE, PER CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE) - INAPPELLABILITA' PER L'IMPUTATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata proposta prematuramente (prima del dibattimento ed in presenza di dissenso del P.M. all'adizione del rito abbreviato, mentre, alla stregua della sentenza n. 66 del 1990, solo all'esito del dibattimento il giudice puo', ove ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.). - S. n. 66/1990.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata proposta prematuramente (prima del dibattimento ed in presenza di dissenso del P.M. all'adizione del rito abbreviato, mentre, alla stregua della sentenza n. 66 del 1990, solo all'esito del dibattimento il giudice puo', ove ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.). - S. n. 66/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte