Ordinanza 569/1990 (ECLI:IT:COST:1990:569)
Massima numero 16741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 569/90. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - CONTRIBUENTE ASSOGGETTATO ALL'OBBLIGO DELLA RITENUTA D'ACCONTO - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE UNA COMPENSAZIONE FRA QUANTO DOVUTO A TITOLO DI ACCONTO SULL'IRPEF E L'EVENTUALE CREDITO DI IMPOSTA VANTATO IN CONSEGUENZA DI VERSAMENTI IN ECCEDENZA A TITOLO DI IMPORTI DI RITENUTA D'ACCONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto incentrata su norma diversa da quelle disciplinanti la materia (art. 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni) concernenti un sistema di "compensazione", entro presupposti e limiti determinati, in previsione di una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (sistema ampliato e modificato dall'art. 4 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154), e in considerazione, altresi', della non comparabilita' del tertium comparationis indicato, con riferimento all'I.V.A., nell'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte