Sentenza 142/2021 (ECLI:IT:COST:2021:142)
Massima numero 44012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
12/05/2021; Decisione del
12/05/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:
44011
Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di costituzionalità per violazione di uno dei parametri evocati - Assorbimento di ulteriori censure.
Thema decidendum - Accoglimento della questione di costituzionalità per violazione di uno dei parametri evocati - Assorbimento di ulteriori censure.
Testo
Accolta - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Puglia n. 21 del 2020, restano assorbite le ulteriori censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019 e all'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009.
Accolta - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Puglia n. 21 del 2020, restano assorbite le ulteriori censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019 e all'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/07/2020
n. 21
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/04/2019
n. 35
art. 11
legge 25/06/2009
n. 60
art.
legge 23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 80