Ordinanza 574/1990 (ECLI:IT:COST:1990:574)
Massima numero 16737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 574/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DIBATTIMENTO - FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO - DELEGABILITA' AD UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 102 Cost. non vale ad escludere l'ammissibilita' del conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie. Peraltro l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di polizia giudiziaria e' assistito da varie garanzie, essendo rimesso alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze degli ufficiali di polizia. La delega, inoltre, non crea alcun rapporto di dipendenza con il delegante, cosi' come non rende il pubblico ministero dipendente dal potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita' di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonche' dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione). - S. n. 333/1990 e O. nn. 451/1990 e 517/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 106

Costituzione  art. 107  co. 1

Costituzione  art. 107  co. 4

Costituzione  art. 109

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte