Ordinanza 574/1990 (ECLI:IT:COST:1990:574)
Massima numero 16737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 574/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DIBATTIMENTO - FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO - DELEGABILITA' AD UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 574/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DIBATTIMENTO - FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO - DELEGABILITA' AD UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 102 Cost. non vale ad escludere l'ammissibilita' del conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie. Peraltro l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di polizia giudiziaria e' assistito da varie garanzie, essendo rimesso alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze degli ufficiali di polizia. La delega, inoltre, non crea alcun rapporto di dipendenza con il delegante, cosi' come non rende il pubblico ministero dipendente dal potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita' di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonche' dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione). - S. n. 333/1990 e O. nn. 451/1990 e 517/1990.
L'art. 102 Cost. non vale ad escludere l'ammissibilita' del conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie. Peraltro l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di polizia giudiziaria e' assistito da varie garanzie, essendo rimesso alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze degli ufficiali di polizia. La delega, inoltre, non crea alcun rapporto di dipendenza con il delegante, cosi' come non rende il pubblico ministero dipendente dal potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita' di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonche' dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione). - S. n. 333/1990 e O. nn. 451/1990 e 517/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 107
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 4
Costituzione
art. 109
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte