Sentenza 577/1990 (ECLI:IT:COST:1990:577)
Massima numero 16756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 577/90. PROVINCIA DI BOLZANO - CACCIA - LEGGE PROVINCIALE RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - ELENCO DELLE SPECIE CACCIABILI - INCLUSIONE IN DETTO ELENCO DI SPECIE (MARTORA, TASSO, FAINA E MARMOTTA) NON CACCIABILI SECONDO LA NORMATIVA STATALE CONTENUTA NELLA LEGGE N. 968/1977 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 (legge quadro sulla caccia), riconosciuta legge di riforma economico-sociale, ha segnato il superamento dei principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, poiche' ha qualificato la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato ed ha elevato, con l'art. 11, il divieto di caccia al rango di nuova regola generale, ammettendo solo delimitate e specifiche eccezioni a tale divieto. Ne consegue che anche le Regioni e province ad autonomia speciale sono tenute, al riguardo, a non oltrepassare la soglia minima di tutela fissata (anche in adempimento ad obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria) dalla legge statale e dai successivi atti governativi, potendo soltanto limitare e non ampliare, non solo in quantita' ma anche in qualita', le specie cacciabili individuate nel suddetto art. 11. Deve pertanto dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, nella parte in cui ammette la caccia a specie animali - martora, tasso, faina e marmotta - non comprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. - S. n. 1002/1988

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte