Sentenza 578/1990 (ECLI:IT:COST:1990:578)
Massima numero 16757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Titolo
SENT. 578/90 A. REGIONE IN GENERE - TIRO A VOLO SU VOLATILI D'ALLEVAMENTO - CARATTERE DI ATTIVITA' VENATORIA - CONSEGUENZE: COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE.
SENT. 578/90 A. REGIONE IN GENERE - TIRO A VOLO SU VOLATILI D'ALLEVAMENTO - CARATTERE DI ATTIVITA' VENATORIA - CONSEGUENZE: COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE.
Testo
L'attivita' di tiro a volo su volatili d'allevamento non puo' essere considerata attivita' sportiva estranea all'esercizio della caccia in quanto ricorrono in essa tutti gli elementi propri all'esercizio della caccia qualificato, dall'art. 8 della legge n. 968/1977, come attivita' diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 9. Deve di conseguenza essere riconosciuta nella materia una competenza legislativa regionale, non potendo ritenersi al riguardo preclusivo il fatto che l'attivita' in questione venga talvolta diretta all'abbattimento di specie non riconducibili alla "fauna selvatica", tanto piu' se si consideri che i contenuti della "caccia" (definita dall'art. 99 del d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento anche alla "protezione faunistica" ed alla "polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico") si sono andati arricchendo anche negli orientamenti recenti della giurisprudenza costituzionale. - S. n. 63/1990
L'attivita' di tiro a volo su volatili d'allevamento non puo' essere considerata attivita' sportiva estranea all'esercizio della caccia in quanto ricorrono in essa tutti gli elementi propri all'esercizio della caccia qualificato, dall'art. 8 della legge n. 968/1977, come attivita' diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 9. Deve di conseguenza essere riconosciuta nella materia una competenza legislativa regionale, non potendo ritenersi al riguardo preclusivo il fatto che l'attivita' in questione venga talvolta diretta all'abbattimento di specie non riconducibili alla "fauna selvatica", tanto piu' se si consideri che i contenuti della "caccia" (definita dall'art. 99 del d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento anche alla "protezione faunistica" ed alla "polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico") si sono andati arricchendo anche negli orientamenti recenti della giurisprudenza costituzionale. - S. n. 63/1990
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte