Sentenza 578/1990 (ECLI:IT:COST:1990:578)
Massima numero 16759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Titolo
SENT. 578/90 B. REGIONE LOMBARDIA - ATTIVITA' DI TIRO A VOLO SU ANIMALI D'ALLEVAMENTO - DIVIETO DI USARE QUALUNQUE SPECIE DI ANIMALI - DIVERSA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA N. 968/1977 CHE VIETA SOLTANTO L'UTILIZZAZIONE DI VOLATILI APPARTENENTI ALLA "FAUNA SELVATICA" - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 578/90 B. REGIONE LOMBARDIA - ATTIVITA' DI TIRO A VOLO SU ANIMALI D'ALLEVAMENTO - DIVIETO DI USARE QUALUNQUE SPECIE DI ANIMALI - DIVERSA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA N. 968/1977 CHE VIETA SOLTANTO L'UTILIZZAZIONE DI VOLATILI APPARTENENTI ALLA "FAUNA SELVATICA" - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Una volta riconosciuta (v. massima A) la competenza legislativa regionale nella disciplina dell'esercizio del tiro a volo su volatili di allevamento, non puo' escludersi che le Regioni (nella specie la Regione Lombardia) possano adottare discipline piu' restrittive di quelle stabilite nell'art. 20, lett. q), legge quadro sulla caccia n. 968/1977 - che vieta nel tiro a volo l'utilizzo di volatili non di allevamento - estendendo il divieto anche ai volatili di allevamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 lett. n. l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 - come modificato dall'art. 28, l. reg. Lombardia 16 agosto 1988, n. 41 sollevata in riferiemtno all'aer. 117 Cost.).
Una volta riconosciuta (v. massima A) la competenza legislativa regionale nella disciplina dell'esercizio del tiro a volo su volatili di allevamento, non puo' escludersi che le Regioni (nella specie la Regione Lombardia) possano adottare discipline piu' restrittive di quelle stabilite nell'art. 20, lett. q), legge quadro sulla caccia n. 968/1977 - che vieta nel tiro a volo l'utilizzo di volatili non di allevamento - estendendo il divieto anche ai volatili di allevamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 lett. n. l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 - come modificato dall'art. 28, l. reg. Lombardia 16 agosto 1988, n. 41 sollevata in riferiemtno all'aer. 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte