Sentenza 578/1990 (ECLI:IT:COST:1990:578)
Massima numero 16759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16757  16760


Titolo
SENT. 578/90 B. REGIONE LOMBARDIA - ATTIVITA' DI TIRO A VOLO SU ANIMALI D'ALLEVAMENTO - DIVIETO DI USARE QUALUNQUE SPECIE DI ANIMALI - DIVERSA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA N. 968/1977 CHE VIETA SOLTANTO L'UTILIZZAZIONE DI VOLATILI APPARTENENTI ALLA "FAUNA SELVATICA" - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta riconosciuta (v. massima A) la competenza legislativa regionale nella disciplina dell'esercizio del tiro a volo su volatili di allevamento, non puo' escludersi che le Regioni (nella specie la Regione Lombardia) possano adottare discipline piu' restrittive di quelle stabilite nell'art. 20, lett. q), legge quadro sulla caccia n. 968/1977 - che vieta nel tiro a volo l'utilizzo di volatili non di allevamento - estendendo il divieto anche ai volatili di allevamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 lett. n. l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 - come modificato dall'art. 28, l. reg. Lombardia 16 agosto 1988, n. 41 sollevata in riferiemtno all'aer. 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte