Sentenza 143/2021 (ECLI:IT:COST:2021:143)
Massima numero 44023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
26/05/2021; Decisione del
26/05/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Questione, sollevata dalla Corte di cassazione, avente ad oggetto il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata - Attinenza dei motivi di ricorso esclusivamente alla determinazione della pena inflitta in appello, in conseguenza del divieto denunciato - Sussistenza.
Rilevanza della questione incidentale - Questione, sollevata dalla Corte di cassazione, avente ad oggetto il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata - Attinenza dei motivi di ricorso esclusivamente alla determinazione della pena inflitta in appello, in conseguenza del divieto denunciato - Sussistenza.
Testo
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla recidiva reiterata. Il carattere facoltativo della recidiva reiterata non revoca in dubbio la plausibilità del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte di cassazione rimettente, in quanto i motivi di ricorso attengono esclusivamente alla determinazione della misura della pena inflitta dal giudice di appello in conseguenza del giudizio di prevalenza denunciato e non già all'applicazione da parte di quest'ultimo di tale aggravante. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2017 e n. 185 del 2015; ordinanza n. 145 del 2018).
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla recidiva reiterata. Il carattere facoltativo della recidiva reiterata non revoca in dubbio la plausibilità del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte di cassazione rimettente, in quanto i motivi di ricorso attengono esclusivamente alla determinazione della misura della pena inflitta dal giudice di appello in conseguenza del giudizio di prevalenza denunciato e non già all'applicazione da parte di quest'ultimo di tale aggravante. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2017 e n. 185 del 2015; ordinanza n. 145 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 69
co. 4
legge
05/12/2005
n. 251
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte