Sentenza 579/1990 (ECLI:IT:COST:1990:579)
Massima numero 16764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 579/90. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (C.S.M.) - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - PREVISTA ESTINZIONE NEL CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE AL MAGISTRATO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA NEL TERMINE DI UN' ANNO DALL'INIZIO DI TALE PROCEDURA - OMESSA PREVISIONE DI TERMINI PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO IN SEDE DI RINVIO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 579/90. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (C.S.M.) - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - PREVISTA ESTINZIONE NEL CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE AL MAGISTRATO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA NEL TERMINE DI UN' ANNO DALL'INIZIO DI TALE PROCEDURA - OMESSA PREVISIONE DI TERMINI PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO IN SEDE DI RINVIO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Il gia' affermato principio secondo il quale l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza di fatti cui si riferiscono, rende priva di ragionevole giustificazione la mancata previsione di un termine perentorio per la riassunzione del procedimento disciplinare in sede di rinvio dalla corte di Cassazione. In questo momento procedimentale resta preminente non tanto il diritto di attivita' di difesa dell'incolpato, garantito dai termini del giudizio di prima istanza, quanto il diritto alla decisione anch'esso tutelato dall'art. 24 Cost.; ne deriva che il procedimento di rinvio che non sia sollecitato da un termine di decadenza e che puo' in ipotesi non aver mai inizio porta a vanificare l'effetto estintivo riconosciuto dalla stessa norma all'inutile decorso dei termini per il procedimento in prima ed unica istanza e non solo viola l'art. 24 Cost. nel contenuto delineato ma menoma anche la posizione di affidabilita' del magistrato che continui ad esercitare la giurisdizione nello " status sine die " di incolpato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 59, nono comma, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio. - S. n. 145/1976.
Il gia' affermato principio secondo il quale l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza di fatti cui si riferiscono, rende priva di ragionevole giustificazione la mancata previsione di un termine perentorio per la riassunzione del procedimento disciplinare in sede di rinvio dalla corte di Cassazione. In questo momento procedimentale resta preminente non tanto il diritto di attivita' di difesa dell'incolpato, garantito dai termini del giudizio di prima istanza, quanto il diritto alla decisione anch'esso tutelato dall'art. 24 Cost.; ne deriva che il procedimento di rinvio che non sia sollecitato da un termine di decadenza e che puo' in ipotesi non aver mai inizio porta a vanificare l'effetto estintivo riconosciuto dalla stessa norma all'inutile decorso dei termini per il procedimento in prima ed unica istanza e non solo viola l'art. 24 Cost. nel contenuto delineato ma menoma anche la posizione di affidabilita' del magistrato che continui ad esercitare la giurisdizione nello " status sine die " di incolpato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 59, nono comma, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio. - S. n. 145/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte