Sentenza 580/1990 (ECLI:IT:COST:1990:580)
Massima numero 16784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16785
Titolo
SENT. 580/90 A. PROCESSO PENALE - DECRETO PENALE - RICHIESTA DEL P.M. - SOPRAVVENUTA AMNISTIA - RITENUTO DOVERE PER IL GIUDICE DI IMMEDIATA DECLARATORIA - CONSEGUENTE RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESERCITARE LA FACOLTA' DI RINUNCIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 580/90 A. PROCESSO PENALE - DECRETO PENALE - RICHIESTA DEL P.M. - SOPRAVVENUTA AMNISTIA - RITENUTO DOVERE PER IL GIUDICE DI IMMEDIATA DECLARATORIA - CONSEGUENTE RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESERCITARE LA FACOLTA' DI RINUNCIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non risponde a verita' che il giudice per le indagini preliminari - come ritenuto dall'autorita' rimettente - a fronte della richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero, non abbia nella legge processuale, nel caso di sopravvenienza dell'amnistia, alcuno strumento per renderne edotto l'imputato al fine di consentirgli di esprimere eventuale rinunzia. La previsione del terzo comma dell'art. 459 cod. proc. pen. non esclude per nulla, nelle more della decisione, il compimento di quelle attivita' materiali (biglietto di cancelleria, avviso scritto, convocazione informale) volte a rendere concretamente attuabile il principio di diritto sostanziale fissato negli articoli 5 della legge n. 73 del 1990 e del decreto presidenziale d'amnistia n. 75 del 1990, nel caso applicabili. Qualora tali mezzi fossero ritenuti non ortodossi una diversa soluzione e' rinvenibile nella disposizione dello stesso art. 459, secondo cui, quando il giudice "non accoglie la richiesta (del pubblico ministero), se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 " (come nel caso di specie) " restituisce gli atti al pubblico ministero," il quale, poi, per raggiungere il fine doveroso di non offendere diritti costituzionalmente garantiti, potra' avvalersi di altre possibilita' formali ed informali offerte dal sistema processuale, la cui scelta e' pero' affidata ai poteri della magistratura di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459, terzo comma, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 legge 11 aprile 1990, n. 73, e 5 d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.).
Non risponde a verita' che il giudice per le indagini preliminari - come ritenuto dall'autorita' rimettente - a fronte della richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero, non abbia nella legge processuale, nel caso di sopravvenienza dell'amnistia, alcuno strumento per renderne edotto l'imputato al fine di consentirgli di esprimere eventuale rinunzia. La previsione del terzo comma dell'art. 459 cod. proc. pen. non esclude per nulla, nelle more della decisione, il compimento di quelle attivita' materiali (biglietto di cancelleria, avviso scritto, convocazione informale) volte a rendere concretamente attuabile il principio di diritto sostanziale fissato negli articoli 5 della legge n. 73 del 1990 e del decreto presidenziale d'amnistia n. 75 del 1990, nel caso applicabili. Qualora tali mezzi fossero ritenuti non ortodossi una diversa soluzione e' rinvenibile nella disposizione dello stesso art. 459, secondo cui, quando il giudice "non accoglie la richiesta (del pubblico ministero), se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 " (come nel caso di specie) " restituisce gli atti al pubblico ministero," il quale, poi, per raggiungere il fine doveroso di non offendere diritti costituzionalmente garantiti, potra' avvalersi di altre possibilita' formali ed informali offerte dal sistema processuale, la cui scelta e' pero' affidata ai poteri della magistratura di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459, terzo comma, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 legge 11 aprile 1990, n. 73, e 5 d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte