Sentenza 583/1990 (ECLI:IT:COST:1990:583)
Massima numero 16786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 583/90 ATTI PRIVATI - ATTO ISCRITTO NEI REGISTRI IMMOBILIARI (NELLA SPECIE: ASSUNZIONE DI DEBITO E CONCESSIONE DI IPOTECA) - TRASCRIZIONE DI DOMANDA DI REVOCA PER PREGIUDIZIO ALLE RAGIONI CREDITORIE (SICCOME PREVISTO PER LE DOMANDE DI REVOCA DI ATTI TRASCRITTI) - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 583/90 ATTI PRIVATI - ATTO ISCRITTO NEI REGISTRI IMMOBILIARI (NELLA SPECIE: ASSUNZIONE DI DEBITO E CONCESSIONE DI IPOTECA) - TRASCRIZIONE DI DOMANDA DI REVOCA PER PREGIUDIZIO ALLE RAGIONI CREDITORIE (SICCOME PREVISTO PER LE DOMANDE DI REVOCA DI ATTI TRASCRITTI) - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non pregiudica il diritto di difesa del creditore ne' appare irrazionale rispetto a quanto diversamente disposto per gli atti soggetti a trascrizione, la disciplina normativa che non consente la trascrizione delle domande di revoca degli atti soggetti ad iscrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori, e la corrispondente annotazione in margine all'iscrizione: la sentenza di revoca per frode ai creditori di un atto di assunzione di debito e di concessione di ipoteca non soggiace infatti, nei rapporti con i terzi, al limite di efficacia previsto dall'art. 2901, ultimo comma, cod. civ., in quanto l'attore vittorioso puo' in ogni caso opporla ai terzi ai quali l'ipoteca sia stata trasmessa o vincolata nei modi indicati dall'art. 2843, oppure al terzo che pretenda di surrogarsi nell'ipoteca ai sensi dell'art. 2856 cod. civ., indipendentemente dalla loro buona o mala fede e dall'onerosita' o gratuita' del loro acquisto. E poiche' a tale effetto la pubblicazione della domanda di revoca e' irrilevante, si giustifica la norma che ne esclude la trascrivibilita' nei registri immobiliari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.)
Non pregiudica il diritto di difesa del creditore ne' appare irrazionale rispetto a quanto diversamente disposto per gli atti soggetti a trascrizione, la disciplina normativa che non consente la trascrizione delle domande di revoca degli atti soggetti ad iscrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori, e la corrispondente annotazione in margine all'iscrizione: la sentenza di revoca per frode ai creditori di un atto di assunzione di debito e di concessione di ipoteca non soggiace infatti, nei rapporti con i terzi, al limite di efficacia previsto dall'art. 2901, ultimo comma, cod. civ., in quanto l'attore vittorioso puo' in ogni caso opporla ai terzi ai quali l'ipoteca sia stata trasmessa o vincolata nei modi indicati dall'art. 2843, oppure al terzo che pretenda di surrogarsi nell'ipoteca ai sensi dell'art. 2856 cod. civ., indipendentemente dalla loro buona o mala fede e dall'onerosita' o gratuita' del loro acquisto. E poiche' a tale effetto la pubblicazione della domanda di revoca e' irrilevante, si giustifica la norma che ne esclude la trascrivibilita' nei registri immobiliari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte