Sentenza 584/1990 (ECLI:IT:COST:1990:584)
Massima numero 16755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 584/90. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA - TERMINE DI UN ANNO - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La decorrenza del termine annuale previsto per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della stessa, e' perfettamente coerente con il sistema delle impugnazioni, rappresentando un corollario del principio del processo civile secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, si forma la cosa giudicata indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: lo spostamento del 'dies a quo' alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza e' comunicata d'ufficio (art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.). Il che non potrebbe evitarsi se non attraverso una modificazione del sistema normativo (quanto meno del secondo comma dello stesso art. 327 e dell'art. 292, ult. comma, cod. proc. civ.) di tale portata da esulare dai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la manifesta infondatezza della questione: Cassazione, nn. 3501/1979, 5819/1984, 9906/1988, 3906/1989 (richiamate nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte