Sentenza 585/1990 (ECLI:IT:COST:1990:585)
Massima numero 16754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 585/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE (NELLA SPECIE: INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS) - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 585/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE (NELLA SPECIE: INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS) - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da escludere che il mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1989, Sez. VI, nn. 372 e 475 del 1989), cui pero' ha continuato a contrapporsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, abbia dato vita ad un nuovo "stato di diritto", nel quale possa dirsi venuto meno il gia' costante indirizzo interpretativo secondo cui la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e' inapplicabile ai crediti di natura previdenziale. Tuttavia, poiche' tale inapplicabilita', in ogni caso, dipende non dall'art. 429, terzo comma, ma dall'art. 442 cod. proc. civ., ha errato il giudice 'a quo' nel proporre nei confronti del primo, anziche' del secondo, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. Ne' rileva in contrario che unitamente all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sia stato impugnato l'art. 1224 cod. civ.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 dispos. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost.). - Riguardo al principio che, a seguito di mutato orientamento giurisprudenziale, possa dirsi non piu' sussistente il presupposto della questione di legittimita' costituzionale: S. nn. 72/1983, 325/1983 e 104/1984. - Sulla improponibilita' della questione in oggetto nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.: S. n. 350/1990.
E' da escludere che il mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1989, Sez. VI, nn. 372 e 475 del 1989), cui pero' ha continuato a contrapporsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, abbia dato vita ad un nuovo "stato di diritto", nel quale possa dirsi venuto meno il gia' costante indirizzo interpretativo secondo cui la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e' inapplicabile ai crediti di natura previdenziale. Tuttavia, poiche' tale inapplicabilita', in ogni caso, dipende non dall'art. 429, terzo comma, ma dall'art. 442 cod. proc. civ., ha errato il giudice 'a quo' nel proporre nei confronti del primo, anziche' del secondo, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. Ne' rileva in contrario che unitamente all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sia stato impugnato l'art. 1224 cod. civ.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 dispos. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost.). - Riguardo al principio che, a seguito di mutato orientamento giurisprudenziale, possa dirsi non piu' sussistente il presupposto della questione di legittimita' costituzionale: S. nn. 72/1983, 325/1983 e 104/1984. - Sulla improponibilita' della questione in oggetto nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.: S. n. 350/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte