Sentenza 586/1990 (ECLI:IT:COST:1990:586)
Massima numero 16781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  12/12/1990;  Decisione del  12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 586/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - AGENTI DI ASSICURAZIONE - CONTRIBUTI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AI LORO AUSILIARI SUBORDINATI - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA DISCIPLINA PREESISTENTE - NEGATA ESTENSIONE DELLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE PREVISTA A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 1, terzo comma, lett. c) della legge 26 novembre 1971, n. 1088, che equipara gli agenti di assicurazione agli agenti di commercio ai fini dell'assicurazione obbligatoria, nel loro interesse, contro le malattie, si fonda su una valutazione di opportunita' circoscritta alla materia della previdenza sociale per i lavoratori autonomi e non estensibile al di fuori di essa. Tale disposizione, percio', non puo' essere assunta a tertium comparationis per contestare, in base al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale dell'art. 2, quindicesimo comma, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale, ricollegandosi alla norma generale dell'art. 2195 cod. civ. circa la distinzione dell'attivita' assicurativa dall'attivita' commerciale in senso stretto (ossia intermediaria nella circolazione dei beni) e la conseguente separazione delle corrispondenti attivita' ausiliarie, stabilisce, con norma di interpretazione autentica - a fronte di una giurisprudenza in senso contrario che andava al di la' dei limiti propri dell'interpretazione estensiva - che le disposizioni dell'art. 20 del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio della riduzione dell'aliquota dei contributi per gli assegni familiari ai dipendenti, previsto per i datori di lavoro esercenti attivita' commerciale, non si applica agli agenti di assicurazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quindicesimo comma, del decreto legge 9 ottobre 1989, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte