Sentenza 143/2021 (ECLI:IT:COST:2021:143)
Massima numero 44024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  26/05/2021;  Decisione del  26/05/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44023  44025


Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Concorso di circostanze nel sequestro di persona a scopo di estorsione - Divieto di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto sull'aggravante della recidiva reiterata - Violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La necessaria funzione di riequilibrio del regime sanzionatorio di particolare rigore del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione), sia nel massimo (trenta anni), all'interno di una "forbice" ridotta a soli cinque anni e che trova, altresì, giustificazione nelle caratteristiche oggettive della fattispecie incriminatrice, ricomprendente anche fatti di minore gravità rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore "emergenziale" degli anni '70 - conferisce all'attenuante in parola una connotazione del tutto peculiare. Pertanto, la disposizione censurata impedendo in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente tale diminuente, in presenza della recidiva reiterata, vanifica la finalità ad essa riconosciuta, anche sul versante della funzione rieducativa della pena, in quanto non consente di assicurare una pena adeguata e proporzionata alla gravità del fatto-reato e di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta, con conseguente violazione del principio di necessaria proporzionalità della pena e del principio di eguaglianza. (Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 68 del 2012, n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n. 106 del 2014).

Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente legittime e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012).

La recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, che, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. Il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto risulterebbe [infatti] vanificato da una "abnorme enfatizzazione" della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo. (Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017 e n. 251 del 2012).

Il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 69  co. 4

legge  05/12/2005  n. 251  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte