Sentenza 587/1990 (ECLI:IT:COST:1990:587)
Massima numero 16783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16782
Titolo
SENT. 587/90 B. TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - POSSIBILE IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DEL PRETORE - NECESSARIA IMPOSIZIONE DI CAUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 587/90 B. TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - POSSIBILE IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DEL PRETORE - NECESSARIA IMPOSIZIONE DI CAUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sussiste insuperabile incoerenza tra la limitazione del potere di sospensione dato, in sede di opposizione a precetto presentato su cambiale, al giudice competente che, ai sensi dell'art. 64 della legge cambiaria, puo' provvedervi, prima dell'inizio dell'esecuzione, solo previo versamento di cauzione, e il piu' ampio potere concesso, dall'art. 65 stessa legge, allo stesso giudice della opposizione a precetto, nel corso del giudizio, prima o dopo l'inizio dell'esecuzione, e piu' in generale, dagli artt. 623 e 624 cod. proc. civ., al giudice dell'esecuzione, essendo per tali ipotesi prevista la cauzione come condizione soltanto facoltativa: in queste evenienze, infatti, ricorre una situazione diversa, di minore aggravio per il creditore esecutante, o perche' il giudice dell'opposizione ha comunque una piu' ampia e approfondita cognizione degli elementi di causa, ovvero perche', nel caso di opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, il creditore ha gia' conseguito gli effetti vantaggiosi del pignoramento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 del r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Non sussiste insuperabile incoerenza tra la limitazione del potere di sospensione dato, in sede di opposizione a precetto presentato su cambiale, al giudice competente che, ai sensi dell'art. 64 della legge cambiaria, puo' provvedervi, prima dell'inizio dell'esecuzione, solo previo versamento di cauzione, e il piu' ampio potere concesso, dall'art. 65 stessa legge, allo stesso giudice della opposizione a precetto, nel corso del giudizio, prima o dopo l'inizio dell'esecuzione, e piu' in generale, dagli artt. 623 e 624 cod. proc. civ., al giudice dell'esecuzione, essendo per tali ipotesi prevista la cauzione come condizione soltanto facoltativa: in queste evenienze, infatti, ricorre una situazione diversa, di minore aggravio per il creditore esecutante, o perche' il giudice dell'opposizione ha comunque una piu' ampia e approfondita cognizione degli elementi di causa, ovvero perche', nel caso di opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, il creditore ha gia' conseguito gli effetti vantaggiosi del pignoramento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 del r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte