Ordinanza 588/1990 (ECLI:IT:COST:1990:588)
Massima numero 16778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16777
Titolo
ORD. 588/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - TERMINE DI DECADENZA : GIORNI SETTE DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO ALL'IMPUTATO, ANZICHE' DALLA NOTIFICA AL DIFENSORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 588/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - TERMINE DI DECADENZA : GIORNI SETTE DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO ALL'IMPUTATO, ANZICHE' DALLA NOTIFICA AL DIFENSORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La decorrenza del termine di decadenza (gg. sette) per chiedere il rito abbreviato dalla notifica all'imputato del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato anziche' da quella dell'avviso al difensore, non pregiudica il diritto di difesa, sotto il profilo dell'assistenza tecnica, in quanto tale provvedimento viene notificato, come prescritto dall'art. 456, all'imputato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre il relativo avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro il medesimo termine, sicche', nell'ipotesi in cui all'imputato sia notificato il decreto prima della notificazione al difensore del relativo avviso, il primo e' posto nelle condizioni di informare il secondo della citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo ispirato a ragioni di necessaria speditezza, appare tuttavia adeguato all'esercizio del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 458 cod. proc. pen.). - V., peraltro, in materia di inadeguatezza dei termini la S. n. 436/1990.
La decorrenza del termine di decadenza (gg. sette) per chiedere il rito abbreviato dalla notifica all'imputato del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato anziche' da quella dell'avviso al difensore, non pregiudica il diritto di difesa, sotto il profilo dell'assistenza tecnica, in quanto tale provvedimento viene notificato, come prescritto dall'art. 456, all'imputato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre il relativo avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro il medesimo termine, sicche', nell'ipotesi in cui all'imputato sia notificato il decreto prima della notificazione al difensore del relativo avviso, il primo e' posto nelle condizioni di informare il secondo della citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo ispirato a ragioni di necessaria speditezza, appare tuttavia adeguato all'esercizio del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 458 cod. proc. pen.). - V., peraltro, in materia di inadeguatezza dei termini la S. n. 436/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte