Sentenza 593/1990 (ECLI:IT:COST:1990:593)
Massima numero 16780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 09/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 593/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - POSSIBILITA' - RICHIESTA DI RITI SPECIALI (NELLA SPECIE: RITO ABBREVIATO) - INAMMISSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 593/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - POSSIBILITA' - RICHIESTA DI RITI SPECIALI (NELLA SPECIE: RITO ABBREVIATO) - INAMMISSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La fissazione del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio come ultima data entro la quale l'imputato puo' nel procedimento pretorile chiedere il giudizio abbreviato, e' del tutto coerente ed inscindibilmente connessa alla logica dell'istituto. L'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono dall'instaurazione di tale rito speciale (riduzione della pena di un terzo, preclusione per il P.M. ad effettuare contestazioni nuove o suppletive) trova infatti tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che permetta di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire. Se tale scopo non puo' essere raggiunto, perche' si e' gia' pervenuti alla fase dibattimentale, nell'inammissibilita' del rito speciale non puo' ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, dato che questo nel dibattimento ordinario e' pienamente garantito e non incontra, anzi, i limiti propri del giudizio abbreviato. Ne' la possibilita' del P.M. di effettuare in tale fase contestazioni nuove o suppletive puo' dirsi violatrice del principio di lealta' e correttezza nell'esercizio dell'azione penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 560, primo comma, e 517 cod. proc. pen.). - S. n. 277/1980 e O. nn. 361/1990 e 477/1990.
La fissazione del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio come ultima data entro la quale l'imputato puo' nel procedimento pretorile chiedere il giudizio abbreviato, e' del tutto coerente ed inscindibilmente connessa alla logica dell'istituto. L'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono dall'instaurazione di tale rito speciale (riduzione della pena di un terzo, preclusione per il P.M. ad effettuare contestazioni nuove o suppletive) trova infatti tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che permetta di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire. Se tale scopo non puo' essere raggiunto, perche' si e' gia' pervenuti alla fase dibattimentale, nell'inammissibilita' del rito speciale non puo' ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, dato che questo nel dibattimento ordinario e' pienamente garantito e non incontra, anzi, i limiti propri del giudizio abbreviato. Ne' la possibilita' del P.M. di effettuare in tale fase contestazioni nuove o suppletive puo' dirsi violatrice del principio di lealta' e correttezza nell'esercizio dell'azione penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 560, primo comma, e 517 cod. proc. pen.). - S. n. 277/1980 e O. nn. 361/1990 e 477/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte