Sentenza 594/1990 (ECLI:IT:COST:1990:594)
Massima numero 16771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16772
Titolo
SENT. 594/90 A. REGIONE LIGURIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DICHIARATIVI DI DECADENZA O ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA POPOLARE - NORMATIVA REGIONALE - RINVIO A LEGGE STATALE - PREVISTA RICORRIBILITA' INNANZI AL PRETORE ANCHE PER IPOTESI NON PREVISTE DALLA LEGGE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 594/90 A. REGIONE LIGURIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DICHIARATIVI DI DECADENZA O ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA POPOLARE - NORMATIVA REGIONALE - RINVIO A LEGGE STATALE - PREVISTA RICORRIBILITA' INNANZI AL PRETORE ANCHE PER IPOTESI NON PREVISTE DALLA LEGGE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il rinvio dell'art. 46, settimo comma, della legge della Regione Liguria 23 febbraio 1983, n. 6, all'art. 11, ultimi tre commi, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, comporta che il ricorso al Pretore - dalla norma statale previsto solo avverso il decreto del Presidente dell'I.A.C.P. che abbia pronunciato la decadenza dell'assegnazione di alloggio di edilizia popolare per inosservanza dell'onere di occupazione dell'alloggio - possa esperirsi, nell'ambito della Regione, contro tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione, anche se per ragioni diverse da quella suddetta, estendendo in tal modo il rimedio giudiziario in questione ad ipotesi non solo non espressamente contemplate dalla legge a cui si rinvia, ma rispetto alle quali il ricorso al giudice ordinario, alla stregua della giurisprudenza piu' recente, sembrerebbe addirittura escluso. In cio' la legge regionale, poiche' il rinvio da essa operato e' novativo della fonte, e non quindi un rinvio privo di autonomo significato normativo - che si verifica solo quando le leggi statali richiamate siano gia' di per se' applicabili - si pone in contrasto con il principio della riserva di legge statale in materia di giurisdizione, e pertanto il suindicato art. 46, settimo comma, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione. - Su questione del tutto analoga: S. n. 727/1988; - Su altri casi di rinvio di leggi regionali a norme di leggi statali in materia di giurisdizione: S. nn. 128/1963, 203/1987, 615/1987 e 304/1986.
Il rinvio dell'art. 46, settimo comma, della legge della Regione Liguria 23 febbraio 1983, n. 6, all'art. 11, ultimi tre commi, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, comporta che il ricorso al Pretore - dalla norma statale previsto solo avverso il decreto del Presidente dell'I.A.C.P. che abbia pronunciato la decadenza dell'assegnazione di alloggio di edilizia popolare per inosservanza dell'onere di occupazione dell'alloggio - possa esperirsi, nell'ambito della Regione, contro tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione, anche se per ragioni diverse da quella suddetta, estendendo in tal modo il rimedio giudiziario in questione ad ipotesi non solo non espressamente contemplate dalla legge a cui si rinvia, ma rispetto alle quali il ricorso al giudice ordinario, alla stregua della giurisprudenza piu' recente, sembrerebbe addirittura escluso. In cio' la legge regionale, poiche' il rinvio da essa operato e' novativo della fonte, e non quindi un rinvio privo di autonomo significato normativo - che si verifica solo quando le leggi statali richiamate siano gia' di per se' applicabili - si pone in contrasto con il principio della riserva di legge statale in materia di giurisdizione, e pertanto il suindicato art. 46, settimo comma, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione. - Su questione del tutto analoga: S. n. 727/1988; - Su altri casi di rinvio di leggi regionali a norme di leggi statali in materia di giurisdizione: S. nn. 128/1963, 203/1987, 615/1987 e 304/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte