Sentenza 594/1990 (ECLI:IT:COST:1990:594)
Massima numero 16772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16771
Titolo
SENT. 594/90 B. REGIONE LIGURIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MOROSITA' DELL'ASSEGNATARIO PER IMPOSSIBILITA' O GRAVE DIFFICOLTA' AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL CANONE - CONSEGUENZE - NORMATIVA REGIONALE - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA ALL'ASSEGNAZIONE ANCHE SE PER NON PIU' DI SEI MESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 594/90 B. REGIONE LIGURIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MOROSITA' DELL'ASSEGNATARIO PER IMPOSSIBILITA' O GRAVE DIFFICOLTA' AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL CANONE - CONSEGUENZE - NORMATIVA REGIONALE - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA ALL'ASSEGNAZIONE ANCHE SE PER NON PIU' DI SEI MESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' chiarito, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attribuisce allo Stato soltanto "la determinazione dei criteri per le assegnazioni degli alloggi e per la fissazione dei canoni", mentre l'art. 93 dello stesso d.P.R. dispone un ampio trasferimento alle Regioni delle funzioni di programmazione e di gestione, nonche' di organizzazione del servizio della casa. A sua volta la legge 5 agosto 1978, n. 457, mentre, all'art. 2, ha ulteriormente specificato l'ambito della competenza statale, attribuendo al CIPE la determinazione dei "criteri generali" per le assegnazioni e la fissazione dei canoni, con l'art. 4 ha ancora arricchito la sfera della competenza regionale. Di conseguenza, al di fuori della formulazione dei "criteri generali" da osservare nelle assegnazioni, e' da ritenersi attribuita alle Regioni la potesta' legislativa nella materia e quindi la disciplina attinente all'assegnazione e alle successive vicende dei relativi rapporti che con essa si instaurano, i quali presentano elementi di diversita' dalle locazioni di diritto comune, essendo regolati da una disciplina di settore con particolari riflessi pubblicistici. Deve quindi escludersi che la Regione Liguria, dettando norme, in materia, riguardo alla decadenza per morosita' dell'assegnatario, abbia disciplinato rapporti interprivati esulanti dalla propria competenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, quarto comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - S. n. 727/1988.
Come gia' chiarito, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attribuisce allo Stato soltanto "la determinazione dei criteri per le assegnazioni degli alloggi e per la fissazione dei canoni", mentre l'art. 93 dello stesso d.P.R. dispone un ampio trasferimento alle Regioni delle funzioni di programmazione e di gestione, nonche' di organizzazione del servizio della casa. A sua volta la legge 5 agosto 1978, n. 457, mentre, all'art. 2, ha ulteriormente specificato l'ambito della competenza statale, attribuendo al CIPE la determinazione dei "criteri generali" per le assegnazioni e la fissazione dei canoni, con l'art. 4 ha ancora arricchito la sfera della competenza regionale. Di conseguenza, al di fuori della formulazione dei "criteri generali" da osservare nelle assegnazioni, e' da ritenersi attribuita alle Regioni la potesta' legislativa nella materia e quindi la disciplina attinente all'assegnazione e alle successive vicende dei relativi rapporti che con essa si instaurano, i quali presentano elementi di diversita' dalle locazioni di diritto comune, essendo regolati da una disciplina di settore con particolari riflessi pubblicistici. Deve quindi escludersi che la Regione Liguria, dettando norme, in materia, riguardo alla decadenza per morosita' dell'assegnatario, abbia disciplinato rapporti interprivati esulanti dalla propria competenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, quarto comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - S. n. 727/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte