Sentenza 595/1990 (ECLI:IT:COST:1990:595)
Massima numero 16779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/12/1990; Decisione del
12/12/1990
Deposito del 28/12/1990; Pubblicazione in G. U. 02/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 595/90. DOGANA - SPEDIZIONIERI DOGANALI - MISURE CAUTELARI AMMINISTRATIVE - SOSPENSIONE DI DIRITTO A SEGUITO DI ORDINE O MANDATO DI CATTURA - RIMESSIONE IN LIBERTA' - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 595/90. DOGANA - SPEDIZIONIERI DOGANALI - MISURE CAUTELARI AMMINISTRATIVE - SOSPENSIONE DI DIRITTO A SEGUITO DI ORDINE O MANDATO DI CATTURA - RIMESSIONE IN LIBERTA' - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Non appare razionale che un provvedimento amministrativo, quale quello della sospensione obbligatoria, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto un provvedimento giudiziario, come quello ex art. 140 codice penale, non offra al cittadino analoghe garanzie di durata. Conseguentemente in caso emissione di ordine o mandato di cattura cui sia seguita la sospensione di diritto dal servizio a tempo indeterminato, deve seguire l'immediata cessazione di tale misura amministrativa quando sia intervenuta scarcerazione per effetto di un provvedimento di liberta' provvisoria. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., assorbiti gli altri profili, del combinato disposto degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della liberta' provvisoria. - Su analoga questione, riguardante la sospensione cautelare dei dottori commercialisti : S. n. 766/1988
Non appare razionale che un provvedimento amministrativo, quale quello della sospensione obbligatoria, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto un provvedimento giudiziario, come quello ex art. 140 codice penale, non offra al cittadino analoghe garanzie di durata. Conseguentemente in caso emissione di ordine o mandato di cattura cui sia seguita la sospensione di diritto dal servizio a tempo indeterminato, deve seguire l'immediata cessazione di tale misura amministrativa quando sia intervenuta scarcerazione per effetto di un provvedimento di liberta' provvisoria. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., assorbiti gli altri profili, del combinato disposto degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della liberta' provvisoria. - Su analoga questione, riguardante la sospensione cautelare dei dottori commercialisti : S. n. 766/1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte