Sentenza 1/1991 (ECLI:IT:COST:1991:1)
Massima numero 16842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/01/1991;  Decisione del  08/01/1991
Deposito del 09/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16841


Titolo
SENT. 1/91 B. PENSIONI - DIRIGENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1979 - RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO - MANCATA PREVISIONE - IRRAZIONALITA' DELLA DATA LIMITE - PRETESA, MA ORA SICURAMENTE INSUSSISTENTE, PROVVISORIETA' DELLA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI RILIQUIDATI - CONSEGUENTE IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE TRA PENSIONATI DI MEDESIMA CATEGORIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il legislatore ha creato un'irrazionale discriminazione quando ha diviso in due gruppi i dirigenti civili e militari dello Stato, quelli collocati a riposo prima del 1 gennaio 1979 e quelli in data posteriore, nonostante le loro appartenenze alla stessa categoria con svolgimento di identico lavoro, concedendo solo ai secondi la riliquidazione della pensione e attribuendo agli altri la mera perequazione alla stregua di tutti altri dipendenti pubblici. Non costituisce, infatti, valida giustificazione, per la scelta dela data - limite, la presunta provvisorieta' dei trattamenti pensionistici dei solo collocati a riposo dal 1 gennaio 1979, perche' l'intento riequilibratore tra pensioni e retribuzioni, perseguito dal legislatore non puo' attuarsi solo a favore di quei dirigenti che godevano gia' di trattamenti migliori rispetto all'altro gruppo (ante 1-1-1979). Nella specie, peraltro, il fluire del tempo non puo' valere a giustificare la diversita' dei trattamenti pensionistici in relazione alla data del collocamento a riposo, visto che esso non ha operato per i pensionati post 1 gennaio 1979 i quali hanno usufruito di trattamenti pensionistici calcolati sulla base di aumenti di stipendio intervenuti alcuni anni dopo i loro collocamenti a riposo. Cosicche' a partire dal 1 marzo 1990 (data alla quale fa riferimento il decreto - legge n. 413 del 1989, convertito con modificazioni in legge n. 37 del 1990) realizzandosi il voluto intento perequativo, si e' verificata la irrazionale discriminazione denunciata, con la sopravvenienza, al la stessa data, della illegittimita' costituzionale della norma in questione. E' dunque costituzionalmente illegittimo l'art. 3, primo comma del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui non dispone a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986 n. 341, a decorrere dal 1 marzo 1990. ____________ N.B.: Riguardo alla sentenza n. 1 del 1991 v. la ordinanza, di rigetto di istanza di correzione, n. 154 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte