Sentenza 2/1991 (ECLI:IT:COST:1991:2)
Massima numero 16800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/01/1991;  Decisione del  08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 2/91 REATI MILITARI - FURTO D'USO - MANCATA RESTITUZIONE DELLA COSA SOTTRATTA DOVUTA A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - CONFIGURABILITA' DEL PIU' GRAVE REATO DI FURTO ORDINARIO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL FURTO D'USO COMUNE CONFIGURABILE ORA, PER EFFETTO DELLA SENT. N. 1085/1988, ANCHE NELLA SUDDETTA IPOTESI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Sia nell'art. 626, primo comma, n. 1, cod. pen. sia nell'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., la condizione alla quale si ricollega la fattispecie del delitto di furto d'uso e' la stessa. Percio', non ravvisandosi valide esigenze, proprie del consorzio militare, tali da rendere razionalmente giustificabile la diversificazione di disciplina fra le ipotesi del furto d'uso militare e del furto d'uso comune, sopravvenuta a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 1085/1988, dell'art. 626 cod. pen., primo comma, n. 1, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore, l'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., non riconducendo anch'esso tale ipotesi alla meno grave fattispecie del furto d'uso militare, viene a trovarsi in contrasto con il principio di eguaglianza. L'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p. - assorbito ogni altro profilo di illegittimita' prospettato - va dunque dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. n. 1085/1988

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte