Sentenza 3/1991 (ECLI:IT:COST:1991:3)
Massima numero 16843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 3/91 A. - DOGANE - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DIRETTE - ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI BOLZANO COME ARTICOLAZIONE PERIFERICA DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE DIRETTE - PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE E DEL BILINGUISMO - LAMENTATA DISAPPLICAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
SENT. 3/91 A. - DOGANE - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DIRETTE - ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI BOLZANO COME ARTICOLAZIONE PERIFERICA DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE DIRETTE - PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE E DEL BILINGUISMO - LAMENTATA DISAPPLICAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
Testo
L'istituzione prevista dall'art. 12 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, nella citta' di Bolzano di una delle quattordici direzioni compartimentali doganali rappresenta l'attuazione di un vincolo per il legislatore statale derivante dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il T.A.A. prevedenti appunto l'istituzione nella citta' di un ufficio doganale compartimentale. L'inserimento della sede di Bolzano fra le direzioni compartimentali nelle quali si articola perifericamente il dipartimento delle dogane e imposte dirette non comporta di per se' l'applicabilita' agli uffici doganali di Bolzano di tutte le norme del decreto legislativo citato, poiche' - come piu' volte ribadito - tanto i principi statutari sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo quanto le particolari disposizioni contenute nelle norme di attuazione trovano applicazione indipendentemente dal fatto che siano espressamente richiamati dalle singole leggi ordinarie disciplinanti determinate materie, principio questo valevole ancor piu' nelle ipotesi nelle quali, come nel caso di specie, si e' in presenza di leggi che contengono una disciplina generale o una organizzazione di un determinato settore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 Statuto speciale T.A.A. e relative norme di attuazione). - S. nn. 224/1990, 571/1988, 768/1988, 1145/1988, 485/1989 e 85/1990.
L'istituzione prevista dall'art. 12 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, nella citta' di Bolzano di una delle quattordici direzioni compartimentali doganali rappresenta l'attuazione di un vincolo per il legislatore statale derivante dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il T.A.A. prevedenti appunto l'istituzione nella citta' di un ufficio doganale compartimentale. L'inserimento della sede di Bolzano fra le direzioni compartimentali nelle quali si articola perifericamente il dipartimento delle dogane e imposte dirette non comporta di per se' l'applicabilita' agli uffici doganali di Bolzano di tutte le norme del decreto legislativo citato, poiche' - come piu' volte ribadito - tanto i principi statutari sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo quanto le particolari disposizioni contenute nelle norme di attuazione trovano applicazione indipendentemente dal fatto che siano espressamente richiamati dalle singole leggi ordinarie disciplinanti determinate materie, principio questo valevole ancor piu' nelle ipotesi nelle quali, come nel caso di specie, si e' in presenza di leggi che contengono una disciplina generale o una organizzazione di un determinato settore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 Statuto speciale T.A.A. e relative norme di attuazione). - S. nn. 224/1990, 571/1988, 768/1988, 1145/1988, 485/1989 e 85/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 11 tab. n. 5