Sentenza 3/1991 (ECLI:IT:COST:1991:3)
Massima numero 16844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 3/91 B. - DOGANE - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE DIRETTE - DETERMINAZIONE DEI POSTI DEI DIRIGENTI SUPERIORI E PRIMI DIRIGENTI - DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI - COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE FINANZE - LAMENTATA DISAPPLICAZIONE DELLE NORME DI GARANZIA DELL'AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 3/91 B. - DOGANE - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE DIRETTE - DETERMINAZIONE DEI POSTI DEI DIRIGENTI SUPERIORI E PRIMI DIRIGENTI - DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI - COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE FINANZE - LAMENTATA DISAPPLICAZIONE DELLE NORME DI GARANZIA DELL'AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il fatto che gli artt. 23 secondo e terzo comma, 24, secondo comma, e 27 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, demandano al Ministro delle finanze la determinazione dei posti dei dirigenti superiori e primi dirigenti nonche' la definizione delle piante organiche degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della dogana, non comporta la violazione delle norme speciali poste a garanzia dell'autonomia della Provincia di Bolzano in quanto, nell'esercizio dei poteri conferitigli, il Ministro delle finanze sara' comunque tenuto - in mancanza di espresse disposizioni in contrario (v. massima A) - a conformarsi al complessivo ordine delle leggi e quindi anche alle norme statutarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, secondo e terzo comma, 24, secondo comma, 27 del d.lgs. 26 aprile 1990, n. 195, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto - Adige, e relative norme di attuazione.).
Il fatto che gli artt. 23 secondo e terzo comma, 24, secondo comma, e 27 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, demandano al Ministro delle finanze la determinazione dei posti dei dirigenti superiori e primi dirigenti nonche' la definizione delle piante organiche degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della dogana, non comporta la violazione delle norme speciali poste a garanzia dell'autonomia della Provincia di Bolzano in quanto, nell'esercizio dei poteri conferitigli, il Ministro delle finanze sara' comunque tenuto - in mancanza di espresse disposizioni in contrario (v. massima A) - a conformarsi al complessivo ordine delle leggi e quindi anche alle norme statutarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, secondo e terzo comma, 24, secondo comma, 27 del d.lgs. 26 aprile 1990, n. 195, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto - Adige, e relative norme di attuazione.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte