Sentenza 3/1991 (ECLI:IT:COST:1991:3)
Massima numero 16846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 3/91 C. - DOGANE - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DIRETTE - PERSONALE DEL RUOLO UNICO ADDETTO AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE STATALI ESISTENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - PARTICOLARE INQUADRAMENTO GIURIDICO CON DISAPPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 3/91 C. - DOGANE - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DIRETTE - PERSONALE DEL RUOLO UNICO ADDETTO AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE STATALI ESISTENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - PARTICOLARE INQUADRAMENTO GIURIDICO CON DISAPPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' affermato, l'istituzione del ruolo unico del personale dell'Amministrazione delle dogane non contrasta con la previsione del ruolo locale regolato dall'art. 8 d.P.R. n. 752/1976, in quanto quest'ultimo non comporta un particolare inquadramento giuridico funzionale del personale addetto agli uffici statali esistenti nella Provincia di Bolzano, ma designa piuttosto le piante organiche locali. Pertanto la previsione della possibilita' di destinare i dipendenti a prestare servizio in un qualsiasi ufficio del Dipartimento non e' altro che una logica conseguenza dell'astratta parita' del personale appartenente al medesimo ruolo, la quale, tuttavia non puo' prescindere dalla considerazione degli specifici a particolari requisiti connessi all'immissione del singolo dipendente in un posto di organico, previsti per i pubblici dipendenti nella Provincia di Bolzano, quale la conoscenza della lingua tedesca e italiana e l'appartenenza in misura proporzionale ai tre gruppi etnici. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 primo comma, d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 Statuto speciale T.A.A.). - S. n. 224/1990
Come gia' affermato, l'istituzione del ruolo unico del personale dell'Amministrazione delle dogane non contrasta con la previsione del ruolo locale regolato dall'art. 8 d.P.R. n. 752/1976, in quanto quest'ultimo non comporta un particolare inquadramento giuridico funzionale del personale addetto agli uffici statali esistenti nella Provincia di Bolzano, ma designa piuttosto le piante organiche locali. Pertanto la previsione della possibilita' di destinare i dipendenti a prestare servizio in un qualsiasi ufficio del Dipartimento non e' altro che una logica conseguenza dell'astratta parita' del personale appartenente al medesimo ruolo, la quale, tuttavia non puo' prescindere dalla considerazione degli specifici a particolari requisiti connessi all'immissione del singolo dipendente in un posto di organico, previsti per i pubblici dipendenti nella Provincia di Bolzano, quale la conoscenza della lingua tedesca e italiana e l'appartenenza in misura proporzionale ai tre gruppi etnici. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 primo comma, d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 Statuto speciale T.A.A.). - S. n. 224/1990
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte