Sentenza 144/2021 (ECLI:IT:COST:2021:144)
Massima numero 44102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
09/06/2021; Decisione del
09/06/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese del ricorrente - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese del ricorrente - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve escludersi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019. Nella pendenza del giudizio costituzionale, la disposizione impugnata dal Governo è stata sostituita integralmente dall'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia alterarne la portata precettiva, non permettendo, quindi, di ritenere satisfattivo lo ius superveniens.
Deve escludersi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019. Nella pendenza del giudizio costituzionale, la disposizione impugnata dal Governo è stata sostituita integralmente dall'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia alterarne la portata precettiva, non permettendo, quindi, di ritenere satisfattivo lo ius superveniens.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
22/02/2019
n. 5
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte