Sentenza 4/1991 (ECLI:IT:COST:1991:4)
Massima numero 16855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 4/91 A. - REGIONI IN GENERE - POTERE D'INCHIESTA REGIONALE - ISTITUZIONE DI COMMISSIONI - FINALITA' E NATURA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - STRUMENTALITA' RISPETTO A MATERIE, FUNZIONI O INTERESSI DI SPETTANZA O RILIEVO REGIONALI.
SENT. 4/91 A. - REGIONI IN GENERE - POTERE D'INCHIESTA REGIONALE - ISTITUZIONE DI COMMISSIONI - FINALITA' E NATURA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - STRUMENTALITA' RISPETTO A MATERIE, FUNZIONI O INTERESSI DI SPETTANZA O RILIEVO REGIONALI.
Testo
Il potere d'inchiesta regionale, esprimendosi attraverso indagini dirette a raccogliere elementi di conoscenza su fatti e persone, non rappresenta una materia affiancabile alle altre affidate alla competenza regionale, ma svolge essenzialmente una "funzione strumentale in vista di provvedimenti che potranno essere adottati non dalla Commissione all'uopo nominata che ha svolto l'indagine, ma all'organo deliberativo che l'ha disposta ai fini di una migliore e piu' adeguata applicazione delle proprie attivita' istituzionali". Ed e' proprio il riferimento a questo carattere strumentale rispetto alle singole competenze spettanti ai Consigli regionali che viene a ispirare sia le norme dei regolamenti consiliari delle Regioni a statuto speciale, sia le norme degli statuti delle Regioni ordinarie che fanno esplicito riferimento ad un potere di inchiesta regionale esercitabile attraverso speciali Commissioni. La legittimita' dell'istituzione di una Commissione regionale d'inchiesta va, dunque, in primo luogo, commisurata alla "strumentalita'" dei suoi poteri d'indagine, cioe' al fatto che l'oggetto di tali poteri sia tale da poter essere ricondotto a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale, quali ad esempio quelli inerenti al buon funzionamento dei diversi apparati regionali. - In questo senso: S. n. 29/1966.
Il potere d'inchiesta regionale, esprimendosi attraverso indagini dirette a raccogliere elementi di conoscenza su fatti e persone, non rappresenta una materia affiancabile alle altre affidate alla competenza regionale, ma svolge essenzialmente una "funzione strumentale in vista di provvedimenti che potranno essere adottati non dalla Commissione all'uopo nominata che ha svolto l'indagine, ma all'organo deliberativo che l'ha disposta ai fini di una migliore e piu' adeguata applicazione delle proprie attivita' istituzionali". Ed e' proprio il riferimento a questo carattere strumentale rispetto alle singole competenze spettanti ai Consigli regionali che viene a ispirare sia le norme dei regolamenti consiliari delle Regioni a statuto speciale, sia le norme degli statuti delle Regioni ordinarie che fanno esplicito riferimento ad un potere di inchiesta regionale esercitabile attraverso speciali Commissioni. La legittimita' dell'istituzione di una Commissione regionale d'inchiesta va, dunque, in primo luogo, commisurata alla "strumentalita'" dei suoi poteri d'indagine, cioe' al fatto che l'oggetto di tali poteri sia tale da poter essere ricondotto a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale, quali ad esempio quelli inerenti al buon funzionamento dei diversi apparati regionali. - In questo senso: S. n. 29/1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 29
regolamento interno Consiglio reg. Sardegna
n. 0
art. 127
regolamento interno Consiglio reg. Sardegna
n. 0
art. 128
regolamento interno Consiglio reg. Sardegna
n. 0
art. 129
regolamento interno Consiglio reg.Trentino A.Adige
n. 0
art. 11
regolamento interno Consiglio reg. Friuli V.Giulia
n. 0
art. 101
statuto regione Abruzzo
n. 0
art. 27
statuto regione Basilicata
n. 0
art. 25
statuto regione Calabria
n. 0
art. 25
statuto regione Campania
n. 0
art. 26
statuto regione Emilia Romagna
n. 0
art. 7
statuto regione Emilia Romagna
n. 0
art. 22
statuto regione Lazio
n. 0
art. 13
statuto regione Liguria
n. 0
art. 28
statuto regione Lombardia
n. 0
art. 18
statuto regione Marche
n. 0
art. 22
statuto regione Molise
n. 0
art. 18
statuto regione Piemonte
n. 0
art. 18
statuto regione Puglia
n. 0
art. 34
statuto regione Toscana
n. 0
art. 34
statuto regione Umbria
n. 0
art. 45
statuto regione Veneto
n. 0
art. 24