Sentenza 4/1991 (ECLI:IT:COST:1991:4)
Massima numero 16856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 4/91 B. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - POTERI D'INDAGINE E DI PROPOSTA - OGGETTO - FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL SUO CONTROLLO - RICONDUCIBILITA' ALL'ESERCIZIO DI COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 4/91 B. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - POTERI D'INDAGINE E DI PROPOSTA - OGGETTO - FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL SUO CONTROLLO - RICONDUCIBILITA' ALL'ESERCIZIO DI COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'oggetto diretto ed esclusivo dei poteri di indagine conferiti dalla legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990, alla Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia da essa istituita, va individuato (cfr. art. 3, comma primo, lett. a) nel funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo e si caratterizza, di conseguenza, come strumentale rispetto all'esercizio di competenze proprie della Regione, come quelle indicate nell'art. 14, lett. o), p) e q) dello Statuto speciale. Ed anche i poteri di proposta (art. 3 lett. e) ed f) ed art. 6 lett. d) st. legge) risultano correlati all'esercizio delle attivita' legislative, amministrative e di controllo proprie della Regione, ovvero a quelle iniziative consistenti nell'enunciazione di voti e nella formulazione di progetti che l'art. 18 dello Statuto speciale conferisce all'Assemblea regionale nelle materie di competenza degli organi dello Stato suscettibili di interessare la Regione. Va quindi escluso che la istituzione della Commissione in questione esorbiti per cio' stesso (v. massima A) dalla sfera di attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione siciliana. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia, della legge della Regione siciliana istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990).
L'oggetto diretto ed esclusivo dei poteri di indagine conferiti dalla legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990, alla Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia da essa istituita, va individuato (cfr. art. 3, comma primo, lett. a) nel funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo e si caratterizza, di conseguenza, come strumentale rispetto all'esercizio di competenze proprie della Regione, come quelle indicate nell'art. 14, lett. o), p) e q) dello Statuto speciale. Ed anche i poteri di proposta (art. 3 lett. e) ed f) ed art. 6 lett. d) st. legge) risultano correlati all'esercizio delle attivita' legislative, amministrative e di controllo proprie della Regione, ovvero a quelle iniziative consistenti nell'enunciazione di voti e nella formulazione di progetti che l'art. 18 dello Statuto speciale conferisce all'Assemblea regionale nelle materie di competenza degli organi dello Stato suscettibili di interessare la Regione. Va quindi escluso che la istituzione della Commissione in questione esorbiti per cio' stesso (v. massima A) dalla sfera di attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione siciliana. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia, della legge della Regione siciliana istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte