Sentenza 4/1991 (ECLI:IT:COST:1991:4)
Massima numero 16858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/01/1991;  Decisione del  08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16855  16856  16857  16859  16860  16861


Titolo
SENT. 4/91 D. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - ATTRIBUZIONE DI POTERI EX ART. 82 COST. - ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITA' CON PARALLELA COMMISSIONE NAZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' da escludere che la Commissione istituita dalla Regione siciliana possa aver determinato una duplicazione di poteri sul medesimo oggetto e per la medesima finalita', in relazione all'esistenza, in parallelo, della Commissione parlamentare nazionale d'inchiesta sul fenomeno mafioso istituita con legge 23 marzo 1988, n. 94. I due organi di indagine operano infatti su piani diversi e con poteri diversi (non disponendo la Commissione regionale dei poteri conferiti dall'art. 82 della Costituzione alla Commissione nazionale) e per diverse finalita'. Anche l'obbligo della Commissione regionale di tenere costantemente informata della propria attivita' la Commissione nazionale, (previsto dall'art. 4 della legge istitutiva della Commissione regionale) e la possibilita' che siano avanzate proposte per lo svolgimento di "iniziative congiunte", presuppongono il "rispetto delle reciproche competenze". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 3, lett. c) della legge della Regione siciliana approvata il 28 luglio 1990).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte