Sentenza 4/1991 (ECLI:IT:COST:1991:4)
Massima numero 16859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 4/91 E. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - POTERI DELLA COMMISSIONE - AUDIZIONE DI PUBBLICI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DI ENTI SOTTOPOSTI AL SUO CONTROLLO, MA SENZA POSSIBILE USO DI STRUMENTI AUTORITATIVI PROPRI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RICONDUCIBILITA' A COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 4/91 E. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - POTERI DELLA COMMISSIONE - AUDIZIONE DI PUBBLICI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DI ENTI SOTTOPOSTI AL SUO CONTROLLO, MA SENZA POSSIBILE USO DI STRUMENTI AUTORITATIVI PROPRI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RICONDUCIBILITA' A COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6, primo comma, lett. b) della legge della Regione siciliana istitutiva di una Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia autorizza l'audizione, da parte della Commissione, dei pubblici amministratori, nonche' dei dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo. Tale potere di audizione non contrasta con alcuna norma di rango costituzionale, dal momento che la Commissione non dispone, ai fini del suo esercizio, degli strumenti autoritativi propri dell'autorita' giudiziaria, ma puo' solo appellarsi agli ordinari vincoli di responsabilita' politica e amministrativa che legano gli amministratori e i dipendenti regionali all'ente di appartenenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 6, primo comma, lett. b) della legge approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990).
L'art. 6, primo comma, lett. b) della legge della Regione siciliana istitutiva di una Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia autorizza l'audizione, da parte della Commissione, dei pubblici amministratori, nonche' dei dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo. Tale potere di audizione non contrasta con alcuna norma di rango costituzionale, dal momento che la Commissione non dispone, ai fini del suo esercizio, degli strumenti autoritativi propri dell'autorita' giudiziaria, ma puo' solo appellarsi agli ordinari vincoli di responsabilita' politica e amministrativa che legano gli amministratori e i dipendenti regionali all'ente di appartenenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 6, primo comma, lett. b) della legge approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte