Sentenza 4/1991 (ECLI:IT:COST:1991:4)
Massima numero 16860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/01/1991;  Decisione del  08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16855  16856  16857  16858  16859  16861


Titolo
SENT. 4/91 F. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - POTERI DELLA COMMISSIONE - VERIFICA SULLA UTILIZZAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE DI PROVENIENZA REGIONALE O EXTRA REGIONALE DA PARTE DELLE IMPRESE PRIVATE DESTINATARIE - RICONDUCIBILITA' A COMPETENZE REGIONALI - INTERFERENZA CON POTERI DI PREVENZIONE DELL'AUTORITA' STATALE DI POLIZIA - ESCLUSIONE - INTROMISSIONE AUTORITATIVA NELLA SFERA DELL'AUTONOMIA PRIVATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La verifica, da parte della Commissione regionale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, sulla corretta utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli enti locali siciliani e degli enti pubblici regionali, nonche' sull'impiego di finanziamenti pubblici anche extraregionali, da parte delle imprese private che ne siano destinatarie - prevista dall'art. 6, terzo comma, della legge istitutiva della Commissione - trova giustificazione in un interesse regionale, individuato sia dalla provenienza delle risorse finanziarie, sia dalla natura della prestazione cui e' tenuta l'impresa privata (esecuzione di opere pubbliche o forniture di beni e servizi a favore dell'amministrazione regionale o di enti sottoposti al controllo della Regione). Anche il richiamo ai finanziamenti pubblici extraregionali puo' essere riferito soltanto a quei finanziamenti che operano in concorso con quelli regionali e che risultino destinati ad opere e forniture d'interesse regionale. Tale disciplina, percio', se correttamente interpretata, non e' suscettibile di determinare una interferenza della Commissione nei poteri di prevenzione spettanti all'amministrazione statale (in particolare all'autorita' di polizia) ne' comunque e' tale da consentire una intromissione autoritativa nella sfera di autonomia dell'impresa privata. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 6, terzo coma, della legge dell Regione siciliana aprovata il 28 luglio 1990.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte