Sentenza 4/1991 (ECLI:IT:COST:1991:4)
Massima numero 16861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 4/91 G. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - POTERI DELLA COMMISSIONE - IMPOSIZIONE DI SEGRETO D'UFFICIO SU FATTI, ATTI O DOCUMENTI RITENUTI NON DIVULGABILI - OPERATIVITA' NEI LIMITI ORDINARI DEL SEGRETO D'UFFICIO - RICONDUCIBILITA' A COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 4/91 G. - REGIONE SICILIA - COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA - POTERI DELLA COMMISSIONE - IMPOSIZIONE DI SEGRETO D'UFFICIO SU FATTI, ATTI O DOCUMENTI RITENUTI NON DIVULGABILI - OPERATIVITA' NEI LIMITI ORDINARI DEL SEGRETO D'UFFICIO - RICONDUCIBILITA' A COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 8 e 9 della legge della Regione siciliana istitutiva di una Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia prevedono che la Comissione possa imporre il segreto di ufficio su fatti, atti o documenti ritenuti non divulgabili e che tale segreto debba comunque valere per tutte le attivita' della Commissione riguardanti i privati e l'esercizio delle loro attivita' economiche. Tale disciplina del segreto non incorre nel vizio di costituzionalita' denunciato perche' viene a operare entro i limiti ordinari del segreto d'ufficio, la cui determinazione, per quanto concerne l'attivita' svolta da un organo regionale quale e' la Commissione, non puo' spettare altro che alla valutazione discrezionale della stessa Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e dell'art. 97 della Costituzione, degli artt. 8 e 9 della legge approvata dall'Assemblea siciliana il 28 luglio 1990).
Gli artt. 8 e 9 della legge della Regione siciliana istitutiva di una Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia prevedono che la Comissione possa imporre il segreto di ufficio su fatti, atti o documenti ritenuti non divulgabili e che tale segreto debba comunque valere per tutte le attivita' della Commissione riguardanti i privati e l'esercizio delle loro attivita' economiche. Tale disciplina del segreto non incorre nel vizio di costituzionalita' denunciato perche' viene a operare entro i limiti ordinari del segreto d'ufficio, la cui determinazione, per quanto concerne l'attivita' svolta da un organo regionale quale e' la Commissione, non puo' spettare altro che alla valutazione discrezionale della stessa Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Sicilia e dell'art. 97 della Costituzione, degli artt. 8 e 9 della legge approvata dall'Assemblea siciliana il 28 luglio 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte