Sentenza 144/2021 (ECLI:IT:COST:2021:144)
Massima numero 44103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44102  44104  44105  44106  44107


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Complessi ricettivi all'aperto e turismo itinerante - Possibile insediamento, su aree pubbliche o private, di campeggi temporanei o mobili, per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive, in deroga alle disposizioni normative in materia paesaggistica - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale, nel testo originario.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5». La norma impugnata dal Governo, provvedendo direttamente ad escludere dall'autorizzazione paesaggistica l'insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece affidata.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il potere di intervento delle Regioni in materia di governo del territorio non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2021 e n. 246 del 2017).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la Regione non è competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale, in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018 e n. 139 del 2013).

L'omessa impugnazione, da parte del ricorrente, di ulteriori disposizioni della medesima [o di altra] legge impugnata, colpite da analogo vizio, non impedisce di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma oggetto di impugnativa. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  22/02/2019  n. 5  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte