Ordinanza 8/1991 (ECLI:IT:COST:1991:8)
Massima numero 16788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/01/1991;  Decisione del  08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 8/91 NAVI E NAVIGAZIONE - TRASPORTI MARITTIMI NAZIONALI - CONTRATTO DI TRASPORTO CON "UTENTE PRIVATO OCCASIONALE" - RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER MANCATA RICONSEGNA DI CARICO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA STABILITA NELL'AMBITO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI (LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA', IN CASO DI MANCATA PREVIA DICHIARAZIONE DEL CARICATORE CIRCA IL VALORE DEL CARICO, ANCHE IN CASO DI COLPA GRAVE; COMMISURAZIONE DEL RISARCIMENTO SOLO ALL'UNITA' DI CARICO, SENZA CONSIDERAZIONE DEL PESO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto dall'ordinanza di rinvio non risulta che nel caso sottoposto al giudice a quo il contratto di trasporto fosse stato stipulato da un "utente privato occasionale", ne' che la lamentata perdita della merce fosse da ascrivere a colpa grave del vettore (nei termini previsti dalla invocata Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 e successive modifiche) e neppure appare valutato se la "possibilita' di deroga attribuita alle parti" dalla normativa in oggetto fosse in realta', come ritenuto, "particolarmente difficoltosa", ne' se il ricorso ai parametri di misura del danno previsti dalla suddetta Convenzione avrebbe in effetti condotto ad un risarcimento piu' vantaggioso per il danneggiato. - Su altra questione concernente l'art. 423 cod. navig.: S. n. 401/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte