Ordinanza 9/1991 (ECLI:IT:COST:1991:9)
Massima numero 16773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 9/91 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO CONTENENTE LA MERA DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA RISOLUZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI IDENTICA QUESTIONE IN PRECEDENZA SOLLEVATA - RINVIO DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 9/91 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO CONTENENTE LA MERA DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA RISOLUZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI IDENTICA QUESTIONE IN PRECEDENZA SOLLEVATA - RINVIO DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Rinvio degli atti al giudice a quo in quanto la ordinanza di rimessione, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso, ed essendo priva dei requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' da ritenersi inidonea a promuovere un giudizio incidentale di costituzionalita'.
Rinvio degli atti al giudice a quo in quanto la ordinanza di rimessione, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso, ed essendo priva dei requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' da ritenersi inidonea a promuovere un giudizio incidentale di costituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23