Ordinanza 9/1991 (ECLI:IT:COST:1991:9)
Massima numero 16773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/01/1991;  Decisione del  08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 9/91 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO CONTENENTE LA MERA DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA RISOLUZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI IDENTICA QUESTIONE IN PRECEDENZA SOLLEVATA - RINVIO DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Rinvio degli atti al giudice a quo in quanto la ordinanza di rimessione, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso, ed essendo priva dei requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' da ritenersi inidonea a promuovere un giudizio incidentale di costituzionalita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23